Cassazione Civile, Ordinanza n. 32965/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un'università pubblica aveva convenuto in giudizio la persona fisica che aveva sottoscritto una convenzione per finanziare una borsa di studio in una scuola di specializzazione medica, chiedendo la restituzione/il pagamento degli importi ritenuti dovuti a seguito dell'adeguamento della borsa previsto dalla normativa sopravvenuta, oltre alla condanna del fideiussore nei limiti della garanzia prestata. La convenuta aveva resistito deducendo, in via principale, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per effetto della normativa che aveva sostituito il regime della borsa con un trattamento retributivo diverso; in subordine, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto; ulteriormente, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il giudizio di merito si era concluso con condanna della convenuta al pagamento in favore dell'università, con limitazione della garanzia bancaria nei gradi successivi. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla donazione e sulla forma, sostenendo che la convenzione era stata erroneamente qualificata come atto di liberalità/donazione o, in subordine, come contratto a favore di terzo, con conseguente nullità per mancato atto pubblico e testimoni; 2) nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'istituto della presupposizione e dell'art. 1467 c.c.; 4) mancato accoglimento della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; 5) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere valorizzato il limite quantitativo della fideiussione, il comportamento successivo delle parti e l'interpretazione secondo buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la corte territoriale aveva qualificato la convenzione come donazione/atto di liberalità senza trarne la necessaria conseguenza della nullità per difetto della forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 l. notarile, ove davvero si trattasse di donazione. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Se il negozio viene qualificato come donazione, la sua validità richiede la forma dell'atto pubblico.
art. 48 l. 16 febbraio 1913, n. 89
La donazione richiede anche l'assistenza di due testimoni, quale requisito formale.
Richiamato solo in via difensiva per escludere la configurabilità di un contratto a favore di terzo, ma non decisivo ai fini della decisione.
Richiamato come base della censura di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato per la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma la censura è stata assorbita.
Richiamati per contestare l'interpretazione della convenzione e per sostenere l'esistenza di un limite quantitativo dell'attribuzione, ma la doglianza è stata assorbita.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Quando un giudice qualifica un negozio come donazione o comunque come atto di liberalità, deve verificare e motivare anche sulla forma solenne richiesta dalla legge; in mancanza, la sentenza è censurabile per violazione delle norme sulla forma della donazione.
- La qualificazione del negozio come liberalità impedisce di trarre automaticamente conclusioni sulla sua validità senza confrontarsi con i requisiti formali tipici del tipo negoziale effettivamente ravvisato.
- Se un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente di qualificazione giuridica, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la diversa ricostruzione del rapporto.
- L'ipotesi del contratto a favore di terzo non può essere utilizzata in modo meramente incidentale per eludere la qualificazione principale data al negozio, specie se la decisione è già fondata sulla liberalità dell'attribuzione.
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