Cassazione Civile, Ordinanza n. 32173/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo dovuto per forniture di merci, documentate da fatture, a fronte di un acconto già versato. Il debitore ha opposto di avere già estinto il credito, deducendo: a) che l'assegno consegnato a copertura parziale del debito era stato poi restituito insoluto e protestato; b) che, al momento della restituzione del titolo, avrebbe pagato in contanti al figlio del creditore la somma residua di euro 7.682,48; c) che alcune quietanze apposte su fatture proverebbero l'avvenuto pagamento. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo non provata l'estinzione del credito e non idonee le quietanze, perché anteriori al protesto dell'assegno. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto due censure: violazione degli artt. 1237, 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova non valorizzando la restituzione del titolo originale come prova della liberazione; e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il ragionamento presuntivo del giudice di merito fosse illogico e privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, soprattutto quanto alla valutazione delle deposizioni testimoniali e all'esclusione del pagamento in un luogo o momento diversi da quelli dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il possesso del titolo originale da parte del debitore integra una presunzione legale iuris tantum di pagamento, ma che nel caso concreto la Corte d'appello aveva congruamente individuato una prova contraria offerta dal creditore, escludendo la liberazione del debitore e negando efficacia liberatoria alle quietanze e alla dedotta dazione in contanti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare in modo generico la valutazione delle prove testimoniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
"La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido"
La restituzione del titolo originale del credito costituisce solo una prova della liberazione, suscettibile di prova contraria da parte del creditore; nel caso concreto la Corte ha ritenuto superata tale presunzione.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il debitore invocava la liberazione, ma il creditore ha offerto prova contraria dell'assenza di pagamento.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la doglianza è stata respinta perché la decisione di merito non era fondata su inferenze illogiche.
Le presunzioni poste a base del ragionamento del giudice di merito sono state ritenute sorrette da gravità, precisione e concordanza, o comunque la censura non le ha efficacemente attaccate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
La Corte la richiama testualmente nel ragionamento, ma nel testo disponibile il riferimento appare non coerente con la materia decisa; non emerge un principio decisorio autonomo fondato su tale norma.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato solo per escludere la sussistenza di fatti tali da integrare presupposti in materia di oscuramento/anonimizzazione; non incide sul merito della controversia.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La restituzione del titolo originale del credito al debitore integra una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento, ma il creditore può vincerla con prova contraria idonea a dimostrare che la restituzione del titolo è avvenuta per una diversa causa e che il pagamento non è stato eseguito.
- Quando il giudice di merito esclude la liberazione del debitore sulla base dell'intero compendio probatorio, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e non limitarsi a contestazioni generiche o alternative sulla valutazione delle prove.
- Le deduzioni presuntive sono censurabili in cassazione solo se il ragionamento del giudice di merito difetta realmente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Le quietanze apposte su documenti di pagamento non hanno efficacia liberatoria se, per il loro contenuto e la loro collocazione temporale, risultano incompatibili con la tesi dell'avvenuta estinzione del debito nel momento dedotto dalla parte onerata della prova.
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