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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32673/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la decisione del TAR Lazio e ripristinato la sanzione antitrust irrogata dall’Autorità per una presunta intesa restrittiva della concorrenza in alcune gare per la fornitura di servizi di ventiloterapia domiciliare. In fatto, l’Autorità aveva ritenuto che più imprese avessero concordato un comportamento volto a boicottare le prime gare, presentare offerte coordinate nella quarta e gestire in modo concertato le richieste di proroga dei contratti in essere, così da aumentare i prezzi e spartirsi le forniture. La ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato non avesse esercitato un sindacato pieno ed effettivo sui fatti e sulle prove, omettendo di valutare la documentazione contemporanea ai fatti, la propria effettiva condotta nelle proroghe, la non profittabilità delle gare e l’asserita mancanza di prova di contatti o concertazione con gli altri operatori. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 103, 111 e 113 Cost., 101 TFUE, 33 l. n. 287/1990 e norme processuali, deducendo un sostanziale diniego di giurisdizione e uno sconfinamento o comunque uno stravolgimento delle norme antitrust; inoltre lamentava che il giudice amministrativo si fosse sostituito all’Autorità nell’apprezzamento del merito tecnico-fattuale. Con il secondo motivo proponeva questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 c.p.a., 360 e 362 c.p.c., sostenendo che l’ordinamento non consentirebbe un ricorso per cassazione idoneo a censurare un radicale stravolgimento delle norme e un diniego di giustizia in materia antitrust, con violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Autorità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, ma mirassero in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito fattuale e probatorio già compiuta dal giudice amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione. Ha quindi escluso che vi fosse eccesso di potere giurisdizionale o diniego di giurisdizione, affermando che gli eventuali errores in iudicando o in procedendo restano interni alla giurisdizione amministrativa e non sono deducibili con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante e, comunque, manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 287/1990

    Norma posta a base del provvedimento sanzionatorio per intesa restrittiva della concorrenza.

  • art. 101 TFUE

    Norma antitrust europea richiamata come parametro sostanziale dell’illecito e come cornice del sindacato giurisdizionale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul sindacato giurisdizionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a tutela piena ed effettiva e del giusto processo.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della sindacabilità del provvedimento amministrativo.

  • art. 33, l. n. 287/1990

    Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle impugnazioni in materia antitrust.

  • art. 133 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della giurisdizione e delle impugnazioni.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della giurisdizione e delle impugnazioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma ritenuto non pertinente alle questioni di giurisdizione rispetto alle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Norma evocata come parte del sistema del ricorso per cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Norma evocata nella questione di legittimità costituzionale relativa ai limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 7, d.lgs. n. 3/2017

    L’accertamento definitivo dell’infrazione antitrust da parte dell’AGCM fa piena prova della violazione nel giudizio risarcitorio civile.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017

    L’accertamento dell’infrazione antitrust può fondare una presunzione dell’esistenza del danno.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato nella prospettazione relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura quasi penale della sanzione e l’esigenza di controllo giurisdizionale effettivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale per l’asserita mancanza di tutela effettiva.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato quale parametro interposto rispetto ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dalla CEDU.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato in memoria a sostegno delle limitazioni di sovranità e dell’osservanza del diritto UE.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per contestare errores in iudicando o in procedendo, neppure quando si prospetti un’erronea applicazione del diritto UE o una decisione ritenuta ingiusta nel merito.
  • Il difetto di giurisdizione rilevante ex art. 111, comma 8, Cost. ricorre solo quando il giudice speciale sconfinI nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, oppure quando neghi la propria giurisdizione assumendo che la situazione non sia in assoluto tutelabile; non vi rientra la mera critica alle modalità con cui il giudice ha apprezzato i fatti o valutato le prove.
  • Nel sindacato sui provvedimenti sanzionatori dell’AGCM, il giudice amministrativo esercita un controllo pieno sulla legittimità, comprendente la verifica diretta dei fatti e dei profili tecnici; tuttavia, quando le valutazioni tecniche presentano margini di opinabilità, il sindacato resta esterno a tali margini e non consente di sostituire il giudizio del giudice a quello dell’Autorità.
  • In materia antitrust, la prova della concertazione può essere desunta da un insieme di indizi e coincidenze, valutati complessivamente e nella loro reciproca connessione, quando il parallelismo delle condotte costituisca l’unica spiegazione plausibile del comportamento delle imprese.
  • La stabilità del giudicato e la delimitazione dei mezzi di impugnazione non sono incompatibili con l’effettività della tutela, purché il sistema processuale assicuri un doppio grado di giudizio pieno e gli ulteriori rimedi previsti dall’ordinamento; la garanzia del giusto processo non impone la trasformazione del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione in un mezzo di controllo sul merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileCommercialeInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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