Cassazione Civile, Ordinanza n. 22827/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società agricola aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di aiuti comunitari PAC. La Regione aveva proposto opposizione, eccependo in compensazione un proprio controcredito relativo al prelievo supplementare per le quote latte e contestando di aver mai riconosciuto il credito azionato. Il tribunale aveva revocato il decreto e accolto solo in parte la domanda, ritenendo compensabili solo alcune poste successive alla normativa del 2008-2009. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, affermando che crediti PAC e debiti da prelievo supplementare appartengono a un rapporto unitario e si elidono mediante compensazione impropria o atecnica, sottratta ai limiti dell'art. 1246 c.c. e operante anche per partite anteriori alla legge n. 33 del 2009. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c., dell'art. 348-ter c.p.c., del regolamento CE n. 885/2006, del regolamento CE n. 1034/2008, della legge n. 33/2009, art. 8-ter, e del d.l. n. 185/2005, art. 3, sostenendo che mancassero liquidità, esigibilità e certezza del controcredito regionale; che non vi fosse omogeneità tra le poste; che la compensazione non potesse operare in presenza di credito impignorabile e contestato giudizialmente; e che la disciplina fosse stata applicata retroattivamente in modo illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse correttamente conformata alla giurisprudenza consolidata in tema di rapporti tra contributi PAC e prelievo supplementare quote latte: è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, fondata sull'unitarietà del rapporto e sulla natura contabile dell'operazione di dare-avere, purché il controcredito sia certo e liquido secondo l'accertamento di merito, non censurabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla pretesa contestazione giudiziale del credito era inammissibile perché nuova, non specificamente autosufficiente e non integrabile con le memorie o con produzioni tardive; ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la disciplina della compensazione propria impedisse la compensazione impropria nell'ambito unitario della PAC
richiamato tra le norme sulla compensazione, ma ritenuto non ostativo al meccanismo atecnico applicato
richiamato come norma invocata dalla ricorrente, senza esito favorevole
la Corte afferma che i limiti previsti per la compensazione propria non operano nella compensazione impropria o atecnica del sistema PAC
richiamato nel motivo di ricorso, senza rilievo decisivo nella motivazione di accoglimento o rigetto
le produzioni documentali in cassazione sono ritenute tardive e non idonee a integrare i motivi di ricorso
la memoria ex art. 380 bis-1 ha funzione solo illustrativa e non può introdurre nuovi motivi
art. 117 Cost.
richiamato in relazione alla natura non innovativa dell'atto della Conferenza Stato-Regioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Reg. CE n. 885/2006, art. 6-ter
richiamato dalla ricorrente e considerato nel quadro normativo PAC
Reg. CE n. 1034/2008
considerato dalla Corte come parte del sistema europeo che impone il recupero mediante deduzione dai pagamenti futuri
norma interpretativa che disciplina l'iscrizione nel registro dei debiti e il recupero/compensazione nel sistema PAC
L. n. 33 del 2009, art. 8-quinquies
richiamato per escludere che la rateizzazione del recupero incidesse sull'estinzione per compensazione atecnica
d.l. n. 185 del 2005, art. 3
richiamato nel motivo come disposizione sulla impignorabilità/compensabilità dei crediti agricoli
L. n. 231 del 2005, art. 3, comma 5
richiamato dalla ricorrente quale base della pretesa novità della compensabilità con contributi comunitari
L. n. 231 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies
citato dalla Corte per la questione dell'impignorabilità dei crediti PAC, ritenuta non ostativa alla compensazione impropria
Reg. CE n. 595 del 2004, art. 17
posto a fondamento dell'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per il recupero corretto del prelievo
Reg. CE n. 1234 del 2007, art. 79
richiamato per affermare che i produttori sono debitori verso lo Stato membro del prelievo sulle eccedenze
Reg. CE n. 1290 del 2005, art. 34
richiamato come base del recupero delle somme a tutela del sistema PAC
Reg. CE n. 1788 del 2003, quinto considerando
richiamato per descrivere i produttori come debitori del prelievo dovuto per il superamento delle quote
Reg. CE n. 1782 del 2003, artt. 5, 6 e 7
richiamati per mostrare che gli aiuti PAC possono essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza degli obblighi
Reg. CE n. 796 del 2004
richiamato nel quadro delle disposizioni europee ormai consolidate sul sistema PAC
Reg. CE n. 1258 del 1999
richiamato nel quadro normativo storico della PAC
Reg. CE n. 1259 del 1999
richiamato nel quadro normativo storico della PAC
Massime di principio
- Nel sistema PAC, il rapporto tra contributi dovuti all'agricoltore e prelievi supplementari per quote latte va letto come rapporto unitario e complesso; il saldo tra poste attive e passive può essere regolato mediante compensazione impropria o atecnica, che consiste in un mero accertamento contabile del dare e avere.
- La compensazione impropria in tale ambito non è soggetta ai limiti della compensazione propria di cui agli artt. 1241 ss. c.c. e, in particolare, non incontra il limite dell'impignorabilità di cui all'art. 1246 c.c., perché trova fondamento diretto nella struttura del sistema europeo della PAC e nel principio di primazia del diritto dell'Unione.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte che le invoca deve dimostrare specificamente di averle già dedotte e indicare gli atti in cui ciò è avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La memoria depositata in cassazione ha funzione meramente illustrativa e non può integrare o modificare i motivi originari del ricorso; analogamente, le produzioni documentali tardive non possono essere usate per colmare carenze del ricorso o introdurre uno ius superveniens non pertinente al thema decidendum.
- L'accertamento della certezza e liquidità del controcredito, quando richiesto dalla compensazione impropria, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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