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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7104/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando il Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo 20) (art. 323 c.p., con assorbimento dell'art. 640-bis c.p.) perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Le censure riguardavano: 1) la tempestività del ricorso in Cassazione, deducendo che la proroga per il deposito della motivazione (art. 154, comma 4-bis disp. att. c.p.p.) non era stata comunicata al suo difensore e che l'avviso di deposito della sentenza non era stato notificato al difensore (sicché il termine per impugnare non sarebbe mai iniziato nei confronti del difensore); 2) la carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe confuso la funzione del ricorrente (Presidente del collegio sindacale) con quella del Presidente del consiglio di amministrazione, attribuendogli un contributo alla realizzazione dell'evento illecito non coerente con i fatti; 3) violazioni di norme procedurali (art. 521 e art. 546 c.p.p.) per mancata indicazione della condotta e per motivazione insufficiente; 4) rilievi sulla diversa normativa successiva (richiamo alla legge n. 120/2020) e alla non configurabilità del delitto come formulato anteriormente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Sul profilo processuale ha accertato che il provvedimento di proroga del termine per la motivazione non era stato comunicato alle parti (solo al CSM) e che l'avviso di deposito della sentenza non era stato notificato al difensore; in tali condizioni la decorrenza del termine per impugnare non poteva ritenersi iniziata nei confronti del difensore e il ricorso in Cassazione è quindi tempestivo. Sul profilo sostanziale è stato valorizzato il successivo intervento normativo: con la legge n. 114 del 9 agosto 2024 è stato abrogato l'art. 323 c.p.; pertanto il fatto contestato non è più previsto come reato. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le relative statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 154, comma 4-bis, disposizioni attuative c.p.p.

    Se il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione non è comunicato alle parti, la proroga non sposta il dies a quo e il termine per impugnare decorre dall'avviso di deposito della sentenza.

  • art. 548, comma 2, c.p.p.

    Rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione in caso di deposito tardivo della motivazione.

  • art. 585, comma 2, lett. d), c.p.p.

    Norma richiamata in combinato disposto per stabilire la decorrenza dei termini di impugnazione in relazione all'avviso di deposito.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    Attribuisce al difensore dell'imputato una facoltà autonoma di proporre impugnazione purché la qualifica soggettiva sussista al momento del deposito del provvedimento impugnato; la mancata notifica al difensore può pertanto interrompere la decorrenza del termine a suo carico.

  • art. 323 c.p.

    Reato originariamente contestato; la Corte ha annullato la condanna alla luce della successiva abrogazione (legge n. 114/2024) che ha eliminato la fattispecie penale.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dalle doglianze del ricorrente in tema di inesatta indicazione della condotta ascritta; la Corte ha comunque deciso sul presupposto dell'abrogazione della norma sostanziale.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per carenze di motivazione; la Corte ha disposto l'annullamento per effetto della eliminazione della fattispecie penale, senza rinvio per nuovo giudizio.

  • legge n. 114/2024

    Ha abrogato l'art. 323 c.p.; tale abrogazione ha efficacia retroattiva rispetto al mantenimento della punibilità, determinando l'annullamento senza rinvio delle sentenze che si fondavano su quella norma e la revoca delle statuizioni civili correlate.

  • legge n. 120/2020

    Citata dal ricorrente come modifica normativa rilevante ai fini della configurazione della responsabilità; la Corte ha però deciso in base alla successiva abrogazione del reato.

Massime di principio

  • Se un provvedimento di proroga per il deposito della motivazione non viene comunicato alle parti (ma solo ad organi amministrativi come il CSM), la decorrenza del termine per impugnare non può essere spostata e il dies a quo si determina dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore di fiducia può sospendere l'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione da parte del difensore, che ha una facoltà autonoma di proporre gravame se la sua qualifica sussiste al momento del deposito.
  • L'abrogazione di una fattispecie penale intervenuta successivamente al giudicato (se efficace) può comportare l'annullamento senza rinvio delle sentenze penali fondate su quella norma e la revoca delle correlate statuizioni civili.
  • Le contestazioni di carenza di motivazione e di travisamento dei ruoli interni agli organi societari (es. differenza tra presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione) devono essere valutate con chiarezza nel dispositivo motivazionale; tuttavia, una modifica normativa sopravvenuta può rendere superflua la rinnovazione del giudizio di merito.
  • Le attestazioni di cancelleria sulla irrevocabilità di una sentenza sono presunzioni rilevanti ma possono essere contrastate efficacemente con prove processuali riguardanti la mancata comunicazione di atti (es. provvedimento di proroga o avviso di deposito) al difensore.

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