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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12027/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di prestazione lavorativa svolta presso una società aeroportuale dal 25.9.2007 al 16.4.2010. La lavoratrice aveva agito per far accertare la natura subordinata del rapporto alle dirette dipendenze della società, deducendo in via principale un rapporto di lavoro subordinato e, in via subordinata, una somministrazione irregolare/illecita interposizione. I giudici di merito avevano accolto la domanda, accertando la subordinazione, la nullità dell'asserito licenziamento orale intimato il 16.4.2010 per difetto di forma scritta, la reintegrazione e il risarcimento del danno con condanna anche alla regolarizzazione contributiva. In cassazione la società aveva proposto otto motivi; dal testo disponibile, tuttavia, la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva una questione processuale preliminare: la ricorrente aveva indicato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva poi depositato la copia della sentenza con la relata di notifica (o la documentazione equivalente in caso di PEC), rendendo il ricorso improcedibile. È stata inoltre affrontata e respinta l'eccezione della controricorrente sulla pretesa estinzione del giudizio per mancato rilascio di nuova procura, ritenendo valida la procura depositata dopo la proposta di definizione anticipata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha prima escluso l'estinzione del giudizio per mancata rituale richiesta di decisione, ritenendo che l'istanza della ricorrente fosse assistita da nuova procura speciale rilasciata dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata. Ha poi rilevato che, avendo la ricorrente dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza di appello, era onerata di depositarne copia munita di relata di notifica nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.; poiché ciò non era avvenuto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e agli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La parte ricorrente che, ricevuta una proposta di definizione anticipata del giudizio, intenda chiedere la decisione del ricorso deve presentare istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale entro quaranta giorni dalla comunicazione.

  • art. 369 c.p.c.

    Se il ricorrente dichiara nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, deve depositarne copia munita della relata di notifica entro il termine perentorio previsto; la mancata produzione comporta improcedibilità e non è sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.c.

  • art. 372 c.c.

    Non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della sentenza notificata quando l'onere era già sorto ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, la parte soccombente è stata condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata e al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 18

    Richiamato dai giudici di merito come base della tutela reale piena conseguente al licenziamento orale nullo, ma senza decisione di merito della Cassazione sul punto.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    Ritenuto inapplicabile dai giudici di merito nel caso di licenziamento orale nullo intimato prima della scadenza del termine della somministrazione; il richiamo è riportato nel testo ma non costituisce ratio decidendi della pronuncia di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere in capo al ricorrente l'onere processuale di depositare tempestivamente la copia della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'omesso deposito della sentenza notificata non può essere sanato mediante produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., quando il relativo onere sia già sorto ex art. 369 c.p.c.
  • L'istanza di decisione del ricorso dopo una proposta di definizione anticipata richiede una nuova procura speciale conferita successivamente alla comunicazione della proposta; la procura rilasciata in tale intervallo temporale soddisfa il requisito.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, possono essere applicate le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e gli ulteriori oneri processuali connessi al contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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