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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38475/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello, chiamata a provvedere sulla liquidazione delle spese dopo una precedente cassazione limitata al governo delle spese di lite. Il giudice di rinvio aveva liquidato le spese del giudizio di merito ma aveva negato il compenso per la fase istruttoria e di trattazione; inoltre aveva compensato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, richiamando il lieve scostamento determinato dall'accoglimento del primo ricorso per cassazione. I soccombenti impugnano tale decisione con tre motivi: con il primo denunciano violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che il mancato riconoscimento della fase istruttoria/trattazione abbia comportato una liquidazione inferiore al minimo tariffario inderogabile; con il secondo deducono violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto la compensazione delle spese senza i presupposti legali; con il terzo lamentano motivazione apparente sul diniego dell'aumento compensativo previsto dal D.M. n. 55/2014 per l'assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel merito della censura accolta, afferma che ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria rilevano anche gli atti e i provvedimenti che evidenziano la non necessità dell'istruzione, e che tale principio, già affermato per l'opposizione a decreto ingiuntivo, si applica anche al giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001. Quanto alla compensazione, ribadisce che, dopo le modifiche normative e la pronuncia della Corte costituzionale, essa è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c. o in ipotesi eccezionali di gravità equivalente. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché l'aumento per più parti assistite è facoltativo e la valutazione del giudice di merito non è sindacabile in cassazione nei termini dedotti.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la regolazione delle spese, in combinato con le tariffe professionali e i decreti ministeriali sulla liquidazione dei compensi

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, come interpretata alla luce delle modifiche legislative e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per il principio del compenso professionale, in relazione al rispetto dei minimi liquidatori

  • D.M. n. 55/2014

    usato quale criterio per la liquidazione dei compensi dell'avvocato e per il riconoscimento delle fasi di attività e degli eventuali aumenti

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 come disciplina della liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014

    ai fini della fase istruttoria rilevano anche i provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli che dimostrano la non necessità di istruzione

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    il principio sulla fase istruttoria elaborato per l'opposizione a decreto ingiuntivo è esteso anche al giudizio di opposizione previsto da tale disposizione

  • L. n. 89/2001

    richiamata con riferimento al giudizio di opposizione regolato dall'art. 5-ter

  • D.L. n. 132/2014

    indicato come fonte delle modifiche all'art. 92 c.p.c. rilevanti per i presupposti della compensazione delle spese

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    richiamata come arresto che incide sulla lettura dell'art. 92 c.p.c. e sui casi di compensazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata esaminata dal collegio

Massime di principio

  • Nel liquidare il compenso dell'avvocato per la fase istruttoria, il giudice deve considerare anche i provvedimenti emessi nel corso e in funzione dell'istruzione, inclusi quelli dai quali emerga che l'istruzione non era necessaria.
  • Il principio sulla rilevanza degli atti che escludono la necessità dell'istruzione si applica anche ai procedimenti aventi struttura analoga a quello in cui è stato enunciato in precedenza.
  • La compensazione delle spese di lite è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'art. 92 c.p.c. o in ipotesi eccezionali di pari gravità, non essendo sufficiente un generico lieve scostamento dell'esito processuale.
  • L'aumento del compenso per l'assistenza di più soggetti nella stessa posizione processuale ha natura facoltativa; il relativo diniego, se motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione come vizio apparente della motivazione nei limiti prospettati.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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