Cassazione Penale, Sentenza n. 32297/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i delitti di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577 cod. pen.) e detenzione illecita di arma (legge 895/1967). Il ricorrente denunciava: 1) violazione del divieto di ne bis in idem cautelare in ragione dell'annullamento precedente dell'ordinanza originaria per mancata autonoma motivazione; 2) omessa autonoma valutazione della richiesta cautelare ai sensi dell'art. 292 c.1 lett. c) c.p.p.; 3) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza (assenza di movente, incertezze sul riconoscimento dellautore, carenza di riscontri sulle telecamere e sul mezzo usato); 4) violazione degli artt. 275 c.3-bis e c.4 c.p.p. e omessa motivazione circa l impossibilita di applicare la custodia al detenuto ultra70enne e la mancata valutazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l annullamento precedente fosse di natura formale (mancata autonoma motivazione) e quindi non operasse il divieto di rinnovazione della misura cautelare. Ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di molteplici elementi probatori: tracce di polvere da sparo sugli indumenti, vernice blu compatibile con il ciclomotore ripreso dalle telecamere, intercettazioni ambientali indicanti distruzione del motorino, ritrovamento di pezzi bruciati nei luoghi coerenti con i movimenti dellindagato, assi di ferro compatibili con il caricamento del ciclomotore nel furgone e una ricostruzione temporale delle riprese video che collocano il furgone e il ciclomotore nelle fasi antecedenti e successive al delitto. Ha ritenuto altresi che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari ai sensi dell art.275 c.4 c.p.p. nonostante l eta dell indagato, individuando concrete ragioni di pericolo di reiterazione e una personalita violenta e spregiudicata e che misure meno afflittive sarebbero risultate insufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l omicidio. Usata per inquadrare il reato contestato all indagato.
Aggravanti contestate (premeditazione, motivi abbietti o futili) ritenute rilevanti ai fini della gravita del fatto e della pericolosita dell indagato.
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti applicate al reato.
Norme relative alla detenzione e porto illecito di arma comune da sparo, richiamate per il capo di imputazione accessorio.
Definisce le esigenze cautelari ordinarie (in particolare il pericolo di reiterazione), usato come parametro per valutare la gravita delle esigenze cautelari.
Prevede che per persone sopra i 70 anni la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha interpretato tale requisito come un grado superiore di pericolo, ossia la quasi certezza di continuare a delinquere se non custoditi.
comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c)
Imposta l obbligo di motivazione e la personalizzazione delle esigenze cautelari; la mancata autonoma motivazione può rendere nullo il provvedimento ma non impedisce la rinnovazione se l annullamento è per vizio formale.
Comma 9 sanziona con nullità l ordinanza priva di motivazione in relazione alle esigenze cautelari; comma 10 disciplina il divieto di rinnovazione della misura e non opera quando l annullamento è avvenuto ex comma 9 per motivo formale, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha valutato la congruità della motivazione del giudice circa la sussistenza di tali indizi.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti connessi alla condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- L annullamento di una misura cautelare per vizio formale di motivazione non impedisce la rinnovazione della stessa misura se i nuovi provvedimenti forniscono adeguata motivazione sostanziale.
- Per gli indagati di eta superiore ai settanta anni la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: cioè un grado di pericolosita tale da rendere quasi certa la reiterazione del reato con misure meno afflittive.
- Per disporre la custodia cautelare il giudice deve ancorare la sua decisione a elementi concreti e specifici (tracce fisiche, filmati, intercettazioni, distruzione di prove, movimenti temporo-spaziali coerenti) e motivare come questi elementi producono gravi indizi e periculum libertatis.
- La semplice contestazione difensiva di carenze indiziarie non è sufficiente a riformare il provvedimento cautelare se il giudice del riesame ha esaminato e confutato tali censure con argomentazioni articolate.
- La valutazione della insufficienza di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto) richiede una motivazione puntuale: il giudice deve spiegare perché tali misure non siano idonee a prevenire il rischio concreto che si intende evitare.
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