Cassazione Civile, Ordinanza n. 33236/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un ente creditore aveva ottenuto un finanziamento concesso a una società poi dichiarata insolvente e garantito da una fideiussione prestata da una società consortile successivamente fallita. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione del credito ritenendo operante la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., poiché il creditore non aveva provato di avere iniziato entro sei mesi una vera e propria azione giudiziale contro il debitore principale, ma soltanto di avere inviato una diffida stragiudiziale. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 1957 c.c. per non avere il tribunale considerato una clausola contrattuale con cui il garante avrebbe rinunciato ad avvalersi del termine semestrale; dall'altro, la violazione degli artt. 1362 e 1957 c.c. per non avere qualificato le polizze come garanzie a prima richiesta, ritenendo erroneamente necessario, per evitare la decadenza, un atto giudiziale e non una mera richiesta stragiudiziale. Il fallimento ha resistito e ha anche eccepito la tardività e l'inesistenza della domanda, eccezioni respinte o dichiarate inammissibili nei limiti in cui formulate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso per cassazione in base alla data di comunicazione del decreto impugnato. Ha poi dichiarato inammissibile l'eccezione del fallimento relativa alla pretesa inesistenza giuridica della domanda, perché proposta per la prima volta con il controricorso. Nel merito, ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso per difetto di specificità: il primo perché il ricorrente non aveva chiarito se la dedotta rinuncia del garante all'eccezione di decadenza fosse stata effettivamente prospettata nel giudizio di merito e discussa tra le parti; il secondo perché la questione della qualificazione delle polizze come garanzie a prima richiesta non risultava trattata nel decreto impugnato e il ricorrente non aveva indicato quando fosse stata devoluta al giudice di merito. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo
la decadenza del fideiussore opera se il creditore non propone tempestivamente azioni nei confronti del debitore principale; la questione della sua rinuncia o della qualificazione della garanzia deve risultare dedotta e trattata nei gradi di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riferimento al motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato dedotto nel giudizio di merito e oggetto di discussione tra le parti
richiamato ai fini dell'interpretazione del testo contrattuale delle polizze/garanzie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in astratto una questione di diritto: il motivo deve indicare con precisione dove e come il fatto o la questione siano stati già dedotti nel giudizio di merito e sottoposti al contraddittorio delle parti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico è stato effettivamente allegato, discusso e non valutato dal giudice di merito; non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.
- La qualificazione di una garanzia come fideiussione ordinaria o come garanzia a prima richiesta costituisce questione che deve risultare devoluta al giudice di merito; in difetto, non può essere esaminata in sede di legittimità.
- Le eccezioni nuove introdotte per la prima volta con il controricorso sono inammissibili se non rilevabili d'ufficio.
- La clausola di rinuncia del garante all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., ove validamente dedotta e provata, può incidere sulla pretesa del creditore, ma la sua operatività processuale presuppone una corretta allegazione nei gradi di merito.
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