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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27133/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vacante chiedeva, in opposizione alle determinazioni della Procura generale, la formazione del cumulo esecutivo includendo ulteriori titoli unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., chiedendo altresì il riconoscimento della fungibilità delle detrazioni ottenute a titolo risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. Il giudice dell'esecuzione inizialmente rigettò per difetto di interesse in ragione dell'infungibilità delle detrazioni (art. 657, comma 4 c.p.p.), poi accoglieva in riforma; il Procuratore generale impugnava quella riforma in Cassazione. Dopo successivi provvedimenti (tra cui il riconoscimento della detrazione da parte del Magistrato di sorveglianza), il giudice dell'esecuzione tornò a rifiutare la fungibilità e il cumulo richiesto; Vacante impugnava tale terza decisione per violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere la questione ormai coperta dal giudicato, richiamando pronunce precedenti della stessa Corte che avevano già statuito l'infungibilità delle detrazioni concernenti periodi di espiazione anteriori alla commissione di successivi reati (art. 657, comma 4 c.p.p.). La Corte ha osservato che la rideterminazione della pena in continuazione non consente automaticamente di imputare la differenza a crediti di pena maturati anteriormente, per evitare di trasformare precedenti periodi di detenzione in una 'riserva di impunità'. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamata come base per l'unificazione dei titoli (continuazione/concorrenti), ossia la norma che consente di unificare più condanne in un unico trattamento sanzionatorio

  • art. 657, comma 4 c.p.p.

    dispone che, a tal fine, vadano computati solo i periodi di custodia cautelare sofferta e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato

    Interpretata come limite alla fungibilità dei crediti di pena: non possono essere computati come detrazioni periodi di pena espia ti anteriormente alla commissione di reati successivi, impedendo così che la fungibilità trasformi pene già scontate in vantaggi per reati commessi dopo

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina la detrazione a titolo risarcitorio per condizioni di detenzione inumane o degradanti; la sentenza rileva che il riconoscimento di tale detrazione non implica automaticamente la sua fungibilità ai fini del cumulo/esecuzione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata unitamente alla valutazione di colpa per impugnazione irrituale per imporre anche una somma alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018 (Molluso, Rv. 274971-01)

    Precedente ritenuto coerente con il principio che esclude la fungibilità di periodi di pena espia ti anteriormente alla commissione di reati successivi, per evitare che la fungibilità incentivi la commissione di nuovi reati

Massime di principio

  • Le detrazioni o crediti di pena riferiti a periodi di espiazione anteriori alla commissione di reati successivi sono generalmente da considerare infungibili ai fini dell'esecuzione e del cumulo (art. 657, comma 4 c.p.p.), quindi non possono essere usati per ridurre pene successive
  • La formazione del cumulo richiede un interesse concreto del condannato: se la detrazione non è fungibile non sussiste interesse alla formazione del cumulo
  • Il riconoscimento di detrazioni da parte del Magistrato di sorveglianza (es. ex art. 35-ter Ord. pen.) non obbliga automaticamente il giudice dell'esecuzione a riconoscere la fungibilità di tali detrazioni se la legge o la giurisprudenza la escludono
  • Se la questione è già stata risolta con decisioni definitive della Corte di cassazione, ricorsi successivi saranno dichiarati inammissibili per giudicato
  • L'ordinamento evita soluzioni che trasformino periodi di detenzione già scontati in 'riserva di impunità'; quindi, la funzione deterrente delle pene non deve essere compromessa dalla fungibilità dei crediti di pena
  • Impugnazioni infondate o irrituali possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (anche alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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