Cassazione Civile, Ordinanza n. 25024/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, conosciuta tramite estratto di ruolo. La parte opponente deduceva, in sostanza, l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale, assumendo che fosse decorso il termine tra la notifica della cartella e la successiva intimazione di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire; in appello, invece, la decisione impugnata aveva rigettato nel merito l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto un solo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la mancata declaratoria di prescrizione del credito. L'agente della riscossione si è costituito solo con un atto irrituale e tardivo, privo di difese sostanziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto inammissibile la costituzione dell'agente della riscossione in quanto effettuata tardivamente e con atto non idoneo a integrare il controricorso. Quanto al ricorso principale, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 366 c.p.c. per carenza dei requisiti di contenuto-forma: la ricorrente ha esposto in modo frammentario e lacunoso i fatti processuali rilevanti e, soprattutto, si è limitata a richiamare la cartella e l'intimazione di pagamento senza trascriverne il contenuto, senza indicarne puntualmente la collocazione negli atti e senza allegarne adeguatamente il testo. Per questo la censura sulla prescrizione non era scrutinabile. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata in favore dell'agente della riscossione, per la sola costituzione senza attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.
Richiamato dalla ricorrente per affermare la prescrizione quinquennale del credito; anche su tale profilo la Corte non decide nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Applicato nel senso che il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti processuali rilevanti e la riproduzione o specifica indicazione degli atti e documenti sui quali la censura si fonda; il mancato rispetto di tali requisiti comporta inammissibilità.
Richiamato per evidenziare la tardività della costituzione dell'agente della riscossione oltre il termine previsto, nella versione applicabile ratione temporis.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
"l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente"
La Corte lo richiama per affermare che un atto privo di argomentazioni difensive non integra un controricorso valido.
Richiamato quanto al procedimento camerale e al termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'importo base del contributo unificato cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti e documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve trascriverne il contenuto essenziale o fornire indicazioni precise e puntuali che ne consentano l'esatta individuazione nel fascicolo; il mero richiamo ai documenti non è sufficiente.
- Il requisito di cui all'art. 366 c.p.c. impone un'esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti processuali rilevanti e delle censure, pena l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione della prescrizione in cassazione non può essere scrutinata se la censura si fonda su documenti non riprodotti né specificamente localizzati negli atti di causa.
- La costituzione dell'intimato in cassazione deve avvenire nelle forme e nei termini previsti dal codice; un atto tardivo e privo di effettive difese non vale come controricorso e non giustifica la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non abbia svolto attività processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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