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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08328/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un sollecito di pagamento TARI 2018 notificato da un comune a una società contribuente. In primo grado la società aveva chiesto l'annullamento del sollecito sostenendo che l'ente non potesse esigere la TARI 2018 per mancanza della tariffa valida per quell'anno, o quantomeno per la parte variabile, e in subordine aveva chiesto lo sgravio totale della parte variabile. La CTP aveva respinto il ricorso. In appello la CTR aveva invece applicato per il 2018 le tariffe TARI 2019, disponendo che la società pagasse la TARI 2018 sulla base di tali tariffe, integralmente nella parte fissa e solo al 20% nella parte variabile. Il comune ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base di documenti non depositati dalle parti; (2) violazione dell'art. 1, comma 169, l. 296/2006, per avere applicato le tariffe 2019 al 2018; (3) violazione dei regolamenti comunali sul ciclo dei rifiuti, sostenendo che il servizio di raccolta e gestione era svolto in regime di privativa e che la TARI era dovuta a prescindere dall'effettiva fruizione; (4) violazione dell'art. 1, comma 656, l. 147/2013, per avere riconosciuto uno sgravio del 20% sulla parte variabile. La società resiste e propone ricorso incidentale con un solo motivo, sostenendo che l'annullamento da parte del TAR delle delibere comunali del 2018 aveva privato il comune del potere di esigere la TARI 2018 e quindi impedito l'applicazione delle tariffe 2019 o comunque di quelle annullate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del comune e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondati i rilievi preliminari della controricorrente sull'asserita inammissibilità del ricorso principale e sull'eccezione di giudicato esterno. Nel merito, ha affermato che la mancata approvazione o l'illegittimità della nuova tariffa non comportano la non debenza tout court del tributo, ma determinano l'applicazione della tariffa precedente; tuttavia la CTR aveva erroneamente fondato la decisione su elementi non idonei e aveva riconosciuto un'esenzione/sgravio non giustificati. In particolare, la Corte ha escluso che la contribuente potesse ottenere l'esenzione totale della parte variabile solo perché aveva affidato lo smaltimento di rifiuti a un soggetto esterno, poiché il servizio comunale risultava istituito e astrattamente utilizzabile; in tale situazione non ricorre l'esenzione, ma al più una riduzione tariffaria subordinata alla prova dei presupposti normativi e, se del caso, all'autorizzazione allo smaltimento autonomo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado per l'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'omissione di elementi non espressamente richiesti dalla norma non integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata indicazione del sottofascicolo non determina, di per sé, inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione non può eccedere il perimetro del chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite, non elementi non depositati dalle parti.

  • art. 1, comma 169, l. n. 296/2006

    Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

    Se il comune non approva tempestivamente le nuove tariffe, quelle precedenti si intendono prorogate; non si determina la gratuita non debenza del tributo.

  • art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507 del 1993

    La mancata o irregolare effettuazione del servizio di raccolta, quando il servizio sia istituito e utilizzabile, non esclude il tributo ma può comportare solo la riduzione prevista dalla legge, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993

    L'esclusione o riduzione della superficie tassabile opera nei limiti previsti dalla disciplina e non equivale a un'esenzione generalizzata.

  • art. 64 d.lgs. n. 507 del 1993

    La tassa grava su chi occupa o conduce locali nelle zone in cui il servizio è istituito.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    Rileva per la determinazione di riduzioni tariffarie in relazione alla quantità di rifiuti gestiti autonomamente.

  • art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 507 del 1993

    In caso di mancata approvazione della nuova disciplina continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente.

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    Il contribuente ha un obbligo di denuncia/informazione per ottenere esclusioni di superficie o agevolazioni.

  • art. 21, comma 1 e comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997

    La privativa comunale si applica alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, ma non alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

  • art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22 del 1997

    Per i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero è prevista una riduzione proporzionale della tariffa, non un'esenzione totale.

  • art. 7, comma 2, D.P.R. n. 158 del 1999

    Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della parte variabile proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviate a recupero e dimostrate con idonea attestazione.

  • art. 1, comma 656, l. n. 147/2013

    La Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento...

    La riduzione al 20% richiede la prova del mancato svolgimento del servizio o della sua grave violazione; non opera automaticamente in presenza di smaltimento autonomo dei rifiuti da parte dell'utente.

Massime di principio

  • Se una nuova tariffa tributar ia locale non è approvata nei termini o è illegittima, il contribuente non resta esentato dal tributo: opera di regola la tariffa precedentemente vigente, secondo la disciplina di proroga legale.
  • L'eventuale illegittimità o annullamento di una delibera tariffaria non legittima una non debenza integrale del tributo; al più può fondare lo sgravio o il rimborso dell'eventuale maggiore importo indebitamente richiesto o versato.
  • In materia di TARI/TARSU, la circostanza che il contribuente smaltisca autonomamente rifiuti assimilati non esclude di per sé il tributo se il servizio comunale è istituito e astrattamente utilizzabile; l'esonero o la riduzione presuppongono la prova dei requisiti normativi e, quando previsto, una preventiva autorizzazione all'autogestione.
  • La riduzione tariffaria per mancato o irregolare svolgimento del servizio è eccezionale e richiede la dimostrazione specifica dei relativi presupposti fattuali; non può essere riconosciuta in via automatica né sulla base della sola scelta organizzativa del contribuente.
  • Le mere difese dell'amministrazione sulla sussistenza del presupposto impositivo e sulla qualificazione dei fatti non sono soggette alle medesime preclusioni delle eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpicugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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