Ordinanza n. 367/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'ordinanza di ripristino / demolizione resa dal Comune di San Salvo notificata il 18 aprile '25 (prot. 9205) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 23\12\2025 : della nuova ordinanza di demolizione (prot. n. 35159), adottata a seguito di riesame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino/demolizione del Comune di San Salvo e successiva nuova ordinanza di demolizione adottata a seguito di riesame
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l'ordinanza di ripristino/demolizione notificata il 18 aprile 2025 e, con motivi aggiunti, la nuova ordinanza di demolizione adottata a seguito di riesame. La controversia riguarda la qualificazione edilizia di lavori consistenti, secondo l'amministrazione, nella sostituzione o nell'inserimento di un architrave su vani di apertura, con variazione delle dimensioni del vano, e la loro eventuale riconducibilità all'edilizia libera. Poiché permaneva una diversa prospettazione dei fatti e la soluzione richiedeva valutazioni tecniche, il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando inizialmente il dirigente del VI Settore del Comune di Chieti. A seguito della soppressione o riorganizzazione di tale settore, il Collegio aveva ordinato al Segretario generale del Comune di Chieti di individuare il dirigente competente e di eseguire l'incombente istruttorio. L'ordinanza rileva il perdurante mancato adempimento dell'ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha rilevato il perdurante inadempimento dell'incombente istruttorio disposto con la precedente ordinanza collegiale n. 30 del 2026 e ne ha ordinato il rinnovo, incaricando direttamente il Segretario generale del Comune di Chieti, con facoltà di vigilata subdelega a un funzionario di idonea professionalità. Il nominativo dell'eventuale delegato dovrà essere tempestivamente comunicato, assicurando certezza della data di affidamento dell'incarico. Il termine per l'esecuzione della verificazione è fissato in trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza. Il Collegio ha precisato che le ordinanze istruttorie del giudice amministrativo, in quanto non definitive e revocabili secondo i principi dell'art. 177 c.p.c., non sono suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza; il comportamento omissivo, tuttavia, può astrattamente integrare le fattispecie penali richiamate nella motivazione, in relazione alla qualifica del soggetto inadempiente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.
Norme richiamate
accertare, analizzare, illustrare e descrivere graficamente e fotograficamente, se i lavori in esame hanno comportato ... una “Sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, con variazione delle dimensioni del vano”
Prevede il ricorso alla verificazione quale mezzo istruttorio per accertare i presupposti tecnici e fattuali rilevanti ai fini della decisione.
ordinanze ... non essendo definitive in quanto revocabili secondo i principi generali di cui all’articolo 177 cpc
È richiamato per fondare la natura non definitiva e revocabile delle ordinanze istruttorie e la conseguente non eseguibilità mediante giudizio di ottemperanza.
Richiamato quale possibile fattispecie penale astrattamente configurabile in caso di comportamento omissivo di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Richiamato quale possibile fattispecie penale astrattamente configurabile in caso di omissione riferibile a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Richiamato quale possibile fattispecie penale astrattamente configurabile in caso di inottemperanza di soggetti privi delle qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Massime di principio
- La verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. può essere disposta quando tra le parti permane una divergenza sulla ricostruzione dei fatti e la decisione dipende da accertamenti tecnici, anche per individuare i presupposti fattuali dell’atto amministrativo impugnato.
- Quando il soggetto originariamente incaricato di una verificazione non è più competente per effetto della riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza, il giudice può rinnovare l’ordine istruttorio e incaricare direttamente l’organo amministrativo competente a individuare il funzionario idoneo all’esecuzione, prevedendo una subdelega vigilata e l’obbligo di comunicarne tempestivamente il nominativo.
- Le ordinanze istruttorie del giudice amministrativo, non avendo carattere definitivo e restando revocabili secondo i principi generali, non sono suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
- L’inottemperanza a un ordine istruttorio del giudice amministrativo, pur non essendo azionabile mediante ottemperanza, può determinare conseguenze ulteriori, anche sul piano penale, secondo la qualifica soggettiva del soggetto obbligato.
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