Cassazione Penale, Sentenza n. 43535/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Moreci ha impugnato la sentenza di appello che aveva riformato in parte le pronunce di primo grado ritenendo la continuazione fra più reati di detenzione e cessione di stupefacenti e applicando una pena complessiva di sei anni di reclusione e 34.000 euro di multa. Il ricorso lamentava: (i) la mancata qualificazione del fatto come lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con vizio di motivazione; (ii) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), poiché la Corte aveva escluso le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado senza impugnazione del pubblico ministero; (iii) omessa e insufficiente motivazione nella determinazione della pena complessiva e nei criteri adottati per la continuazione (richiamando artt. 133 e 81 c.p. e la giurisprudenza di legittimità sul reato continuato). Il ricorso ha inoltre richiamato orientamenti secondo cui il solo numero di dosi medie non è decisivo per escludere la tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla tenuità del fatto, ritenendo che la Corte di appello aveva motivato, con riferimento alla complessità fattuale, la pluralità di confezioni, la presenza di strumenti per il confezionamento e l'abituale attività di cessione. Ha invece accolto i secondi due motivi: (i) ha ritenuto violato il divieto di reformatio in peius perché le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado erano state negate in appello senza che il pubblico ministero avesse impugnato tale aspetto; (ii) ha rilevato carenza motivazionale nella indicazione e giustificazione degli aumenti di pena applicati per il reato continuato, in violazione dell'indirizzo secondo cui per ciascun reato-satellite va motivato distintamente l'aumento. Di conseguenza la Cassazione ha dichiarato irrevocabili gli accertamenti di responsabilità (le condanne) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, rinviando alla Corte di appello affinché ripristini l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e dia congrua e distinta motivazione degli aumenti di pena disposti per la continuazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (fatto lieve)
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La valutazione della tenuità deve essere complessiva e non basata solo sul dato ponderale; il giudice può considerare anche confezionamento, strumenti, modalità, frequenza e contesto, ma il mero numero di dosi medie non è di per sé determinante
codice di procedura penale, art. 597, comma 3 (divieto di reformatio in peius)
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
L'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto agli istituti favorevoli già riconosciuti in primo grado se l'aggravamento non è richiesto dall'organo dell'accusa; l'esclusione successiva di attenuanti riconosciute costituisce violazione del divieto
La norma è stata richiamata nel quadro della valutazione della pericolosità sociale e dell'eventuale concessione di benefici; la Corte ha ritenuto che l'esclusione delle condizioni non poteva avvenire senza motivazione compatibile con il divieto di reformatio in peius
Principi generali di determinazione della pena: la motivazione deve essere adeguata e, in caso di continuazione, la determinazione degli aumenti deve essere specifica per ciascun reato-satellite
Richiamato in relazione alla determinazione della pena nel contesto del sistema sanzionatorio e della proporzionalità
Costituzione, art. 111
Tutela del diritto a un giusto processo e alla motivazione delle decisioni giurisdizionali; invocata per contestare l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio
Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Principio che la valutazione della tenuità deve essere globale e comparata; la Corte ha richiamato questo orientamento per affermare che la motivazione di merito aveva considerato gli elementi nel loro complesso
Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022 (Restivo)
Precisa che il numero di dosi medie singole non è di per sé significativo per escludere la tenuità; la Cassazione ha però ritenuto il precedente non pienamente pertinente al caso concreto per la diversa valutazione complessiva degli elementi
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2012 (Pizzone)
Indirizzo secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve indicare la pena base e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato-satellite; la sua mancata applicazione ha inciso sull'annullamento parziale della sentenza
Massime di principio
- La qualificazione del 'fatto lieve' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: quantità, confezionamento, strumenti per lo spaccio, continuità dell'attività, pluralità di sostanze e condizioni personali (es. assuntore/dipendente) devono essere valutati congiuntamente
- Il numero di dosi medie ricavabili non è di per sé decisivo per escludere la tenuità del fatto: va integrato da elementi che descrivano la reale offensività e la destinazione allo spaccio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce alla Corte d'appello di peggiorare il trattamento sanzionatorio rispetto a quanto riconosciuto in primo grado in assenza di impugnazione da parte dell'accusa; l'esclusione di attenuanti già riconosciute richiede motivazione e, se illegittima, comporta annullamento del trattamento sanzionatorio
- In caso di reato continuato il giudice deve individuare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato-satellite, quantificando gli incrementi e spiegandone la ragionevolezza secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Se la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio mantenendo irrevocabili gli accertamenti di responsabilità, il giudice di rinvio deve riesaminare la pena nel rispetto delle attenuanti già acquisite e fornire adeguata motivazione per eventuali aumenti
- Il principio di ragionevolezza della pena impone che la determinazione sanzionatoria sia congruamente motivata e non basata su argomentazioni meramente sommatorie o generiche
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