Cassazione Penale, Sentenza n. 19980/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per coltivazione di canapa indiana (55 piante) denunciando violazione delle norme procedurali (artt. 125, 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) e c‑bis) c.p.p.) e vizio di motivazione. Sosteneva la mancata attualità delle esigenze cautelari: i fatti erano remoti (oltre 3 anni), egli era estraneo ai rapporti con correi e consumatori e quindi non poteva concretamente reiterare i reati; il procedimento pendente per reati diversi (artt. 337, 343 e 635 c.p.) non sarebbe rilevante ai fini del pericolo di reiterazione; mancava una valutazione specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari, posto che con l'arresto dei correi il rischio di reiterazione si sarebbe grandemente ridotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, nel frattempo, il ricorrente era stato scarcerato il 26/01/2023 e aveva depositato rinuncia al ricorso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la scarcerazione assorbe l'interesse all'impugnazione del provvedimento cautelare e, pertanto, rende inammissibile il ricorso. Inoltre è stato precisato che tale declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, essendo il venir meno dell'interesse collegato a fatti sopravvenuti e non a soccombenza del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 81, 110 cod. pen. e art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
artt. 81, 110 cod. pen.; art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Le norme penali richiamate sono state applicate per qualificare il fatto come reato di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso (con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso). La Corte non discute l'accertamento di fatto attinente alla sussistenza del reato, ma decide sul profilo processuale dell'impugnazione.
art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato nella motivazione di merito quale norma che impone autorizzazioni per determinate coltivazioni; la mancanza di tali autorizzazioni è stata considerata elemento della rilevanza penale della condotta.
art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; contesto procedurale che non incide sulla decisione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 125, 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c) e c‑bis) c.p.p.
art. 125 c.p.p.; art. 275, comma 3 c.p.p.; art. 292, comma 2, lett. c) e c‑bis) c.p.p.
Sono le norme la cui presunta violazione è stata denunciata dal ricorrente come motivo unico di doglianza (irregolarità del procedimento e vizi di motivazione). La Corte, tuttavia, non ha esaminato in senso sostanziale queste doglianze perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Riferito dalla Corte per affermare che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta le conseguenze sfavorevoli previste dall'art. 616 (in particolare condanna alle spese o sanzione pecuniaria), atteso che il venir meno dell'interesse è dovuto a fatti sopravvenuti.
artt. 337, 343 e 635 cod. pen. (citati dalla difesa)
Richiamati dal ricorrente per contestare la rilevanza di un altro procedimento pendente; la Corte osserva che tale procedimento è diverso e la sua pendenza non è decisiva ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un impugnazione contro un provvedimento cautelare, sopravviene la scarcerazione che realizza l'oggetto tipico dell'impugnazione, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né applicazione di sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende: si tratta di un venir meno dell'interesse causato da eventi sopravvenuti e non di una soccombenza.
- Le doglianze sul vizio di motivazione e sull'assenza di attualità delle esigenze cautelari devono dimostrare la persistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione; la mera enunciazione di principi generici o la distanza temporale dei fatti può essere insufficiente se, nel frattempo, l'interesse è venuto meno.
- La pendenza di procedimenti per reati differenti non è automaticamente prova del pericolo di reiterazione specifico per reati di natura diversa; va valutata la rilevanza concreta del procedimento pendente rispetto alle esigenze cautelari contestate.
- Quando si contesta l'inidoneità di una misura meno afflittiva (es. domiciliari), occorre fornire una valutazione puntuale e concreta che dimostri l'effettiva idoneità dell'alternativa rispetto alle esigenze cautelari dedotte dal giudice.
- In sede di impugnazione cautelare, la dinamica procedimentale (es. scarcerazione, rinuncia) può incidere sul proseguo dell'azione e rendere la questione di merito non sindacabile per sopravvenuta carenza di interesse.
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