Cassazione Penale, Sentenza n. 28216/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Quintero era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la vendita di una dose di marijuana (gr. 2,2) a D'Esposito Antonino il 22/10/2014. In Cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) contestazione dell'attendibilità del testimone D'Esposito e richiesta di riesame delle prove (sostenendo di essere solo assuntore); 2) eccezione di illegittimità/abolizione della norma relativa ai cannabinoidi per profili normativi (reviviscenza delle tabelle originarie e invalidità dei decreti ministeriali 2006-2014); 3) mancata acquisizione/assunzione di dichiarazioni di P.G. e testi (art. 603 c.p.p.); 4) vizio di motivazione e travisamento dei fatti (art. 192 c.p.p.); 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 6) mancata considerazione dello stato di bisogno/estremo disagio nel trattamento sanzionatorio; 7) mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 8) mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi 1, 3 e 4 (trattati congiuntamente) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la motivazione dei giudici di merito è stata considerata coerente, logica e ancorata al compendio probatorio; il testimone D'Esposito è stato ritenuto attendibile e non sussisteva la necessità di rinnovare l'istruttoria. Il motivo 2 non è proponibile in Cassazione perché la questione di invalidità/abolizione della norma non era stata sollevata in appello; inoltre la Corte ha espresso la propria interpretazione giurisprudenziale affermando che non si era verificata l'abrogazione dell'incriminazione relativa ai cannabinoidi (richiamando precedenti). Il motivo 5 (tenuità) è inammissibile perché non dedotto in appello. I motivi 6, 7 e 8 sono stati ritenuti generici e inammissibili per mancata specificazione delle censure; la Corte territoriale aveva motivatamente valutato il trattamento sanzionatorio (pena al minimo edittale, recidiva disapplicata) e aveva escluso la sospensione condizionale valutando la condotta illecita e l'atteggiamento minaccioso dell'imputato. Conclusivamente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma centrale del reato contestato (traffico/vendita di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che non sia avvenuta l'abrogazione dell'incriminazione relativa ai cannabinoidi e che il comma 5 resti applicabile.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che la deduzione circa la tenuità non era stata proposta in appello e quindi non poteva essere sollevata in Cassazione.
Norma sull'assunzione delle prove testimoniali. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata audizione, valutando sufficienti gli elementi probatori acquisiti.
Regole sulla motivazione e sul travisamento del fatto. La Corte ha escluso un vizio di motivazione, ritenendo la sentenza di merito coerente e logica.
Circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la mancata concessione non fosse illegittima, anche alla luce dei precedenti penali specifici.
Sospensione condizionale della pena. La Corte ha condiviso la decisione dei giudici di merito di escludere il beneficio per le caratteristiche dell'attività illecita e per il comportamento minaccioso dell'imputato.
D.L. n. 272/2005, legge n. 49/2006, D.L. n. 146/2013, sentenza Corte Cost. n. 32/2014
Riferimenti normativi e di giurisprudenza costituzionale menzionati dalla difesa e dalla Corte. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha escluso che la pronuncia della Corte Costituzionale e i decreti abbiano determinato l'abrogazione dell'incriminazione per i cannabinoidi nel periodo considerato.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riesame di merito dei fatti: la critica generica dell'attendibilità di un unico teste, senza indicare precise contraddizioni o vizi logici nella motivazione, è inammissibile.
- Questioni non sollevate nel grado di appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione (difetto di devoluzione); argomenti come la causa di non punibilità per tenuità devono essere dedotti già in appello.
- I motivi presentati in Cassazione devono essere concreti e specifici: censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sull'omessa valutazione di circostanze alternative sono inammissibili.
- Se la sentenza di merito mostra una motivazione lineare, coerente e ancorata al compendio probatorio, la corte di legittimità non interviene sulla valutazione della prova.
- La mancata richiesta di rinnovazione istruttoria in primo o secondo grado limita le possibilità di ottenere nuovi accertamenti in Cassazione; la necessità di ulteriori acquisizioni deve essere giustificata con elementi concreti.
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