Cassazione Penale, Ordinanza n. 15386/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una imputata per detenzione/trasporto di cocaina in quantità rilevante, commesso il 2 settembre 2023. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente anche l'aggravante dell'ingente quantitativo ex art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990, valorizzando le cautele adottate per il trasporto, l'organizzazione del viaggio e l'uso di un'auto a noleggio. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'aggravante dell'ingente quantitativo, richiamando l'art. 59, comma 2, c.p.; 2) vizio di motivazione sulla consapevolezza dell'aggravante; 3) violazione degli artt. 27 Cost. e 59 c.p. per mancata prova della consapevolezza del dato ponderale della droga trasportata. Con memoria successiva si insisteva sulla specificità e fondatezza delle censure, contrastando il rilievo di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece congrua e logica. Nel merito, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato l'elemento psicologico dell'aggravante dell'ingente quantitativo, sulla base delle modalità occultate e organizzate del trasporto di quasi 3 kg netti di cocaina e delle massime di अनुभव/esperienza sulla affidabilità dei soggetti incaricati di tali traffici. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., per l'addebito di una circostanza aggravante non è necessaria la sua effettiva conoscenza, essendo sufficiente l'ignoranza colposa o l'erronea supposizione per colpa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alla condotta illecita in materia di stupefacenti, richiamata come base del reato contestato.
art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990
La circostanza aggravante dell'ingente quantitativo può essere posta a carico dell'agente anche in base alla sua ignoranza colposa; la Corte ha ritenuto integrato il dolo/consapevolezza sulla base delle modalità occultate del trasporto e del peso della sostanza.
Per l'imputazione delle circostanze aggravanti non occorre la loro piena conoscenza, essendo sufficiente che l'agente le abbia ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno del principio di personalità della responsabilità penale e dell'esigenza di prova della consapevolezza dell'aggravante.
La declaratoria di inammissibilità comporta per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando propone censure generiche o aspecifiche e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di stupefacenti, l'aggravante dell'ingente quantitativo può essere desunta anche dalle concrete modalità del trasporto, dalle cautele adottate e dal contesto organizzativo del fatto, quale indice della consapevolezza dell'agente.
- Ai fini dell'imputazione di una circostanza aggravante non è necessaria la prova della conoscenza effettiva della circostanza stessa: è sufficiente che essa sia stata ignorata per colpa o erroneamente ritenuta inesistente per colpa, secondo l'art. 59, comma 2, c.p.
- La censura sul difetto di consapevolezza dell'aggravante deve confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza si risolve in una mera contestazione di merito non ammissibile in sede di legittimità.
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