Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di accise sul gas naturale versate, secondo la società ricorrente, in misura eccedente rispetto all'aliquota agevolata per usi industriali. La società aveva fornito gas a una cliente che, inizialmente, era stata trattata come utenza civile; in seguito era emerso un contenzioso civile tra fornitore, precedente gestore e cliente, definito con sentenza del Tribunale di Lecco passata in giudicato. La ricorrente aveva chiesto all'amministrazione doganale il rimborso della differenza tra le accise applicate per uso civile e quelle dovute per uso industriale, invocando l'art. 14 del d.lgs. 504/1995 e il giudicato formatosi nel giudizio civile. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: 1) violazione dell'art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. 504/1995 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare la fattispecie e nel non valorizzare il giudicato esterno; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la CTR deciso prescindendo dalla sentenza del Tribunale di Lecco; 3) ulteriore violazione delle medesime norme per error in iudicando; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, avendo il giudice di appello riesaminato fatti già definiti e attribuito rilievo a circostanze non più controvertibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile nella parte in cui contestava la non applicazione dell'art. 14, comma 1, perché la CTR aveva escluso in fatto che si trattasse di accisa indebitamente pagata; infondato nella parte relativa all'art. 14, comma 4, perché tale norma presuppone una condanna del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, presupposto che non risultava nella sentenza del Tribunale di Lecco. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non vi era violazione del giudicato esterno: la sentenza civile aveva condannato il precedente fornitore a restituire quanto indebitamente riscosso e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della società ricorrente verso la cliente, ma non conteneva una condanna della ricorrente alla restituzione delle somme in questione. Il terzo motivo è stato assorbito dall'infondatezza del secondo. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché la CTR non aveva pronunciato oltre i limiti del devoluto: aveva soltanto qualificato diversamente i fatti e valutato elementi rilevanti ai fini della verifica dei presupposti del rimborso, senza introdurre questioni nuove. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504/1995
"Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme"
Il rimborso ex comma 4 presuppone una condanna del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa; se tale condanna non risulta dalla sentenza passata in giudicato, la norma non si applica.
Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in cassazione solo se riguarda una domanda sovrapponibile per soggetti, petitum e causa petendi; nel caso concreto non vi era violazione del giudicato perché la precedente sentenza non decideva sul medesimo rapporto ai fini del rimborso richiesto all'amministrazione.
Il motivo che lamenta il superamento del giudicato è infondato quando il giudice di merito non si discosti da una decisione definitiva avente oggetto diverso o non integralmente sovrapponibile.
Non sussiste extrapetizione se il giudice d'appello resta nell'ambito del petitum e della causa petendi, limitandosi a qualificare i fatti e a valutare gli elementi rilevanti senza introdurre nuove questioni o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha distinto le censure ammissibili da quelle che in realtà miravano a contestare accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali; la Corte ha escluso il vizio processuale prospettato dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il rimborso delle accise previsto dalla disciplina speciale presuppone l'inquadramento della fattispecie entro i casi tipizzati dalla norma; non è sufficiente allegare in modo generico un eccesso di versamento se l'eccedenza deriva da un errore del contribuente nella qualificazione dell'utenza o nella compilazione delle dichiarazioni.
- La previsione che collega il rimborso a un procedimento giurisdizionale richiede, in modo letterale, una sentenza che condanni il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa; in mancanza di tale condanna, il rimborso non può essere richiesto sulla base di quella norma.
- Il giudicato esterno impedisce un nuovo esame solo quando la precedente decisione riguardi la stessa domanda, tra le stesse parti, con identico petitum e causa petendi; se il precedente giudizio ha definito rapporti diversi o non coincide integralmente con la pretesa fatta valere successivamente, non opera preclusione.
- Non vi è extrapetizione quando il giudice d'appello, nel perimetro del devoluto, qualifica diversamente i fatti e valuta elementi istruttori o documentali rilevanti ai fini della decisione, purché non introduca nuovi fatti costitutivi o attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato.
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