Cassazione Civile, Ordinanza n. 35108/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato a Roma Capitale un'istanza di rimborso delle somme pignorate presso terzi per il pagamento di due cartelle esattoriali relative a imposta pubblicitaria e sanzioni per violazioni del Codice della Strada, asseritamente collegate a annualità pregresse e a posizioni debitorie che la ricorrente riteneva non riferibili a sé, o comunque già annullate/discargate. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto l'appello contro il diniego del rimborso, deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice tributario ritenuto inammissibile l'impugnazione perché diretta non contro vizi delle cartelle ma contro il merito degli atti prodromici; 2) omesso esame dell'estraneità della ricorrente alla pretesa comunale e del fatto che gli atti impositivi erano stati emessi/notificati a soggetto diverso; 3) omesso esame della documentazione attestante l'annullamento delle cartelle e il discarico degli importi, nonché della conoscenza da parte dell'ente dell'esatto importo pignorato e richiesto a rimborso. La CTR, però, aveva ritenuto che l'istanza di rimborso fosse priva degli elementi necessari, non indicando la somma richiesta e non consentendo all'ente di valutare la fondatezza della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la ratio della CTR secondo cui l'istanza di rimborso era inammissibile perché generica e priva dell'indicazione della somma richiesta, oltre che non supportata da documentazione esaustiva; di conseguenza non poteva considerarsi formato alcun silenzio-rifiuto impugnabile. Ha inoltre osservato che la successiva produzione documentale non era idonea a sanare il vizio originario dell'istanza, poiché intervenuta in un procedimento che non avrebbe dovuto essere instaurato. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, essendo la ratio dell'inammissibilità dell'istanza autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È invocato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché assorbita dalla ratio dell'inammissibilità dell'istanza di rimborso.
Richiamato in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario; la Corte ha però valorizzato il fatto che, in mancanza di un'istanza di rimborso completa e specifica, non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione del silenzio-rifiuto presuppone la proposizione di un'istanza di rimborso completa, specifica e idonea a porre la pubblica amministrazione in condizione di provvedere; in mancanza di tale specificità, il silenzio non è giuridicamente qualificabile come rifiuto impugnabile.
- Un'istanza di rimborso deve indicare con precisione gli estremi del versamento o del pagamento di cui si chiede la restituzione, compresa la somma esatta domandata e il collegamento con gli atti presupposti; una domanda generica non è suscettibile di fondare validamente il giudizio sul silenzio-rifiuto.
- La documentazione prodotta successivamente non può sanare retroattivamente i vizi originari di un'istanza amministrativa o tributaria che, per la sua incompletezza, non avrebbe dovuto dar luogo a un procedimento contenzioso.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non specificamente censurata, le ulteriori censure sul merito o sull'omesso esame di fatti decisivi diventano inammissibili per difetto di interesse.
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