Cassazione Civile, Ordinanza n. 02449/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nell'Interporto di Nola, di un avviso di pagamento TARI per l'anno 2015 emesso dal Comune. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo la contribuente non provata né l'inadempienza del Comune nello smaltimento dei rifiuti né lo svolgimento in proprio della raccolta, ed escludendo la riduzione tariffaria prevista per le zone non servite. In Cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo e poi con motivi sostanzialmente reiterativi dal secondo al sesto, la violazione della disciplina TARI e delle norme previgenti in tema di tassa rifiuti, sostenendo che il servizio comunale non era mai stato svolto all'interno dell'area interportuale ma solo sulle strade di collegamento, con conseguente diritto alla riduzione tariffaria. La ricorrente ha richiamato anche una precedente transazione per annualità pregresse, che prevedeva una tariffa ridotta, e vari precedenti favorevoli. Il Comune ha resistito con controricorso. La Suprema Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dei motivi e ha accolto il ricorso, affermando che la riduzione ex art. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013 spetta ope legis quando il servizio non sia svolto nella zona servita, restando a carico del contribuente la sola prova dei relativi presupposti; nel caso concreto era pacifico che il servizio non fosse svolto all'interno della vasta area interportuale, sicché la riduzione andava riconosciuta, con rinvio al giudice di merito per la concreta quantificazione della percentuale ridotta in rapporto alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che la TARI non è esclusa, ma deve essere determinata in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013; la misura concreta della riduzione richiede ulteriori accertamenti di merito.
Norme richiamate
art. 1, commi 641, 656, 657, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La TARI è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere locali o aree; le riduzioni per mancato svolgimento del servizio o per mancata raccolta in una zona sono riduzioni obbligatorie, spettanti ope legis, senza necessità di previsione regolamentare e senza necessità di domanda preventiva, fermo l'onere del contribuente di provarne i presupposti.
art. 14, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamato quale antecedente normativo della disciplina del prelievo sui rifiuti e delle riduzioni tariffarie, in continuità con la TARI.
art. 59, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato come norma previgente cui la disciplina TARI si ricollega quanto alle riduzioni tariffarie e ai presupposti del tributo.
Richiamato nel quadro normativo generale del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti.
artt. 62 e 64, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le norme sono lette nel senso che il tributo rifiuti è dovuto in relazione alla disponibilità dei locali/aree in zone servite, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio, salvo le riduzioni previste per mancato servizio o mancata raccolta.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure sono state ritenute ammissibili perché dirette a contestare non solo la valutazione del fatto, ma soprattutto la corretta individuazione delle condizioni di legge per le riduzioni tariffarie e il relativo onere probatorio.
Massime di principio
- In tema di TARI, il presupposto dell'obbligazione è la mera occupazione o detenzione di locali o aree idonei a produrre rifiuti; l'effettivo utilizzo del servizio non incide, di regola, sulla debenza del tributo.
- Le riduzioni previste dai commi 656 e 657 dell'art. 1 L. 147/2013 hanno natura obbligatoria e operano direttamente ex lege al ricorrere dei relativi presupposti oggettivi, senza necessità di una specifica previsione regolamentare o di un'istanza preventiva del contribuente.
- Spetta al contribuente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla riduzione tariffaria o all'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale di imponibilità.
- Il mancato svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona del territorio comunale non comporta l'esenzione totale dalla TARI, ma il diritto a una riduzione della tariffa, parametrata entro il limite massimo normativo e graduata in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta.
- Per 'zona' ai fini della riduzione non si intende qualunque area minima o compresa in un complesso immobiliare, ma un ambito territoriale di significativa estensione in cui la mancanza di raccolta renda sostanzialmente impossibile la fruizione del servizio e richieda interventi sostitutivi.
- La riduzione tariffaria per mancata raccolta non ha funzione risarcitoria né sanzionatoria nei confronti del Comune, ma serve a riequilibrare il carico impositivo quando il servizio non sia garantito integralmente nell'area interessata.
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