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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17814/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contro l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestava, con quattro motivi principali: (1) insufficienza degli indizi e vizio nella qualificazione del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) per mancata prova della provenienza illecita e, soprattutto, per carenza del dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale; (2) omissione e travisamento delle risultanze difensive e delle testimonianze in ordine ai reati di estorsione (art. 629) e alla lesione della libera esplicazione dell'attività d'impresa (art. 513-bis), con valutazioni ambigue sulle intercettazioni e mancata considerazione delle dichiarazioni dei testi; (3) carenza di elementi a sostegno della partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis), non avendo il Tribunale individuato un contributo effettivo e non avendo risolto le contraddizioni delle dichiarazioni dei collaboratori; (4) insufficiente motivazione sul periculum in mora e sui rischi concreti di reiterazione del reato, basandosi su formule di stile e senza indicare elementi probatori specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi (e i relativi motivi aggiunti) ritenendoli fondati. Nel dettaglio: ha rilevato che, quanto al trasferimento fraudolento di valori, la decisione impugnata non aveva fornito elementi concreti a dimostrazione del dolo specifico di eludere misure di prevenzione patrimoniale (le argomentazioni erano congetturali); ha censurato l'omessa valutazione delle risultanze difensive e delle dichiarazioni dei testi in ordine all'estorsione e all'art. 513-bis, nonché la motivazione inadeguata sulle intercettazioni e sugli episodi di violenza; ha ritenuto poi che non fosse adeguatamente provato il ruolo stabile e il contributo del Pennisi alla cosca ai fini dell'art. 416-bis, evidenziando la necessità di distinguere tra ricerca di protezione e partecipazione mafiosa e di valutare le contraddizioni dei collaboratori. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, con gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione mafiosa richiede lo stabile inserimento dell'agente nella struttura dell'associazione e la 'messa a disposizione' per il perseguimento dei fini criminosi; bisogna distinguere tra mera ricerca di protezione e apporto consapevole e stabile al sodalizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante connessa alla disponibilità dell'apparato mafioso; la sua applicazione necessita di concrete prove che colleghino i reati-fine al contesto mafioso.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato di trasferimento fraudolento di valori è finalizzato a impedire l'individuazione di beni soggetti a misure di prevenzione; per la sua configurabilità è richiesto il dolo specifico di elusione delle misure patrimoniali, non basta la mera evasione fiscale o finalità diverse salvo che emerga un fondato convincimento dell'imminente azione di prevenzione.

  • art. 629 cod. pen.

    Per l'estorsione è necessario provare la coartazione e il ricatto; in sede cautelare la valutazione richiede considerazione anche delle prove e delle memorie difensive che possano offrire spiegazioni alternative agli episodi contestati.

  • art. 513-bis cod. pen.

    La norma tutela la libera esplicazione dell'attività d'impresa da atti estorsivi o intimidatori; la sua applicazione richiede dimostrazione dell'effettivo impatto coercitivo sull'attività economica.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle misure cautelari personali: la motivazione del periculum in mora deve essere fondata su elementi concreti e non su formule di stile.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiede che il giudice indichi elementi specifici a sostegno della necessità della misura cautelare, quali rischio di reiterazione, inquinamento probatorio o fuga.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi relativi alla motivazione e all'istruttoria: il giudice deve esaminare e confutare le allegazioni difensive rilevanti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Rilevato come parametro procedurale collegato all'esame delle ipotesi probatorie e della motivazione del provvedimento cautelare; richiede adeguato esame delle difese.

  • art. 41-bis ord. penit.

    La detenzione in regime di 41-bis è elemento fattuale rilevante nella valutazione dell'effettiva possibilità di svolgere attività e del grado di inserimento in una consorteria; la sua sussistenza deve essere considerata nel giudizio di affiliazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la declaratoria di annullamento dell'ordinanza e il rinvio.

Massime di principio

  • Per la configurabilità del trasferimento fraudolento di valori ai fini di elusione delle misure di prevenzione è necessario dimostrare il dolo specifico: non bastano indizi generici o la coincidenza con finalità fiscali.
  • In sede cautelare il giudice deve valutare e motivare il peso delle prove raccolte e delle risultanze difensive: omissioni o mancati esami di elementi prodotti dalla difesa possono rendere illogica o insufficiente la motivazione.
  • La distinzione tra imprenditore che cerca protezione e soggetto che partecipa stabilmente a un'associazione mafiosa è cruciale: la prima figura può non integrare l'art. 416-bis, mentre la seconda richiede prova di messa a disposizione e contributo al programma criminoso.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori vanno contestualizzate e confrontate con altre risultanze; contraddizioni non risolte o confusione di fonti possono indebolire la valutazione della gravità indiziaria.
  • Per disporre misure cautelari basate su pericolo di reiterazione è necessario indicare elementi concreti e specifici che giustifichino il rischio, non formule di stile.
  • Quando si contesta l'incidenza di condotte su attività economiche (art. 513-bis) occorre dimostrare l'effetto reale e coercitivo sulla libera esplicazione dell'impresa, anche alla luce di ricostruzioni alternative offerte dalla difesa.

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