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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09140/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto maturato da una lavoratrice che aveva prestato attività alle dipendenze del Comune di Bologna con una pluralità di contratti a termine per supplenze annuali, dal settembre di ciascun anno all'agosto dell'anno successivo, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire il TFR in relazione a ciascuno dei rapporti a termine cessati e la condanna dell'INPS al pagamento. La Corte d'appello ha confermato la decisione favorevole di primo grado. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 335/1995, dell'Accordo quadro ARAN-Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999, del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e dell'art. 26, comma 19, L. n. 448/1998, sostenendo che il TFR nel pubblico impiego contrattualizzato avrebbe natura previdenziale e disciplina peculiare, diversa da quella privatistica di cui all'art. 2120 c.c.; da ciò avrebbe dovuto desumersi che, nei casi di successione di contratti o di continuità del servizio, il trattamento sarebbe esigibile solo alla cessazione definitiva dal servizio e non alla cessazione di ciascun rapporto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il TFR è collegato alla cessazione del singolo rapporto di lavoro e non alla cessazione del rapporto previdenziale o dell'iscrizione al fondo gestito dall'INPS. La Corte ha valorizzato l'armonizzazione normativa operata dalla L. n. 335/1995 e dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999, nonché la natura retributiva differita del TFR, affermata anche dalla giurisprudenza costituzionale. Conseguentemente, anche se il lavoratore prosegua il servizio con un nuovo rapporto alle dipendenze della stessa amministrazione, ha diritto a percepire un autonomo TFR per il rapporto a termine cessato. L'INPS è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    ricorso ex art. 414 c.p.c.

    È richiamato solo come base processuale dell'azione introduttiva di primo grado.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2, L. n. 335 del 1995

    La Corte lo richiama come norma di armonizzazione dei trattamenti di fine servizio pubblici alla disciplina del TFR privatistico.

  • Accordo quadro ARAN Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999

    È richiamato dall'INPS per sostenere la specialità del regime pubblico del TFR, ma la Corte ne esclude l'idoneità a spostare il momento di esigibilità del trattamento.

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Viene interpretato come norma che ancora la liquidazione del TFR alla cessazione dal servizio e applica, per il personale interessato, le regole della L. n. 297/1982 e quindi dell'art. 2120 c.c.

  • art. 26, comma 19, L. n. 448 del 1998

    È richiamato dall'INPS per evidenziare il diverso meccanismo di computo del TFR pubblico, ma la Corte ne ritiene irrilevante la portata ai fini dell'esigibilità del trattamento.

  • art. 2110 c.c.

    È menzionato nel ricorso della lavoratrice quale fondamento del diritto al TFR, ma la Corte precisa che il parametro sostanziale è l'art. 2120 c.c.

  • art. 2120 c.c.

    il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”

    La Corte afferma che il diritto al TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato e che esso ha natura di retribuzione differita con funzione anche previdenziale.

  • art. 91 c.p.c.

    È applicato per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 297 del 1982

    È indicata come disciplina privatistica richiamata dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999 per regolare la liquidazione del TFR anche nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 5

    È richiamata, nel passaggio giurisprudenziale riportato, come norma che ha definitivamente superato la struttura previdenziale dei trattamenti di quiescenza per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento di fine rapporto non è esigibile solo alla cessazione definitiva di ogni rapporto con la pubblica amministrazione, ma alla cessazione del singolo rapporto di lavoro da cui esso matura.
  • La eventuale successione senza soluzione di continuità di più rapporti di lavoro con la stessa amministrazione non fa venir meno il diritto a percepire il TFR maturato per ciascun rapporto cessato.
  • Il TFR ha natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale: il suo collegamento normativo è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, non con l'estinzione del rapporto previdenziale o dell'iscrizione al fondo.
  • La specialità del regime pubblico del TFR in tema di gestione, finanziamento o tempi tecnici di pagamento non consente di derogare al criterio legale di maturazione ed esigibilità fissato dalla disciplina armonizzata con l'art. 2120 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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