Cassazione Civile, Ordinanza n. 21069/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, con clausola di esclusiva, installati presso gli stabilimenti della società convenuta per una durata triennale. La società fornitrice, ritenendo che la controparte avesse installato distributori di concorrenti in violazione dell'esclusiva, aveva ritirato anticipatamente i propri distributori e aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno da mancato guadagno. In primo grado la domanda era stata rigettata, ma la Corte d'appello, interpretando la motivazione della sentenza di primo grado come implicante l'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, aveva riformato la decisione e liquidato equitativamente il danno in euro 5.000, oltre interessi e spese. Con il ricorso per cassazione la società soccombente in appello ha dedotto: (1) violazione di norme su giudicato, interpretazione della sentenza e presupposti della risoluzione, sostenendo che il primo giudice non avesse accolto la domanda risolutoria e che si fosse formato giudicato sul rigetto; (2) nullità della sentenza d'appello per motivazione contraddittoria, perché la Corte avrebbe simultaneamente ritenuto accolta in primo grado la risoluzione e applicabile la riproposizione ex art. 346 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 346, 342 e 343 c.p.c. per mancata specifica impugnazione della reiezione della risoluzione e per difetto di specificità dell'appello; (4) nullità della domanda introduttiva per genericità della causa petendi; (5) violazione degli artt. 115, 1226 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provati gli elementi della domanda risarcitoria sulla base della non contestazione e per aver liquidato equitativamente il danno in assenza dei presupposti; (6) vizio di motivazione sulla liquidazione equitativa e sulla difficoltà/impossibilità di prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi principali: ha osservato che la Corte d'appello aveva motivatamente interpretato la sentenza di primo grado nel senso dell'avvenuto accertamento della risoluzione per inadempimento, sicché le censure sul giudicato e sull'art. 346 c.p.c. erano prive di decisività; ha giudicato specifico l'atto di appello della società fornitrice del servizio, sicché l'eccezione ex art. 342 c.p.c. era infondata; ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità dell'atto introduttivo perché non risultava dedotta nei gradi di merito; ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 115 c.p.c., poiché la Corte d'appello non aveva applicato la non contestazione come regola di giudizio, ma aveva valutato il materiale probatorio anche alla luce della mancata contestazione e della mancata comparizione al formale interrogatorio; ha infine ritenuto infondato il motivo sulla liquidazione equitativa, spiegando che il danno da mancato guadagno era stato ritenuto provato nell'an ma non precisamente determinabile nel quantum, con conseguente legittimo ricorso all'art. 1226 c.c. La Corte non ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità perché il controricorso era stato depositato tardivamente ed era improcedibile.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sul giudicato e sull'interpretazione della sentenza per contestare la lettura della pronuncia di primo grado.
invocato per sostenere la formazione del giudicato sul capo relativo alla risoluzione.
richiamato a fondamento dell'asserito giudicato sostanziale sulla domanda risolutoria.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la risoluzione giudiziale presuppone un valido accertamento dell'inadempimento.
richiamato dalla ricorrente per affermare che la gravità dell'inadempimento è presupposto indefettibile della risoluzione.
norma processuale base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e del controllo di legittimità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
richiamato per sostenere che la domanda di risoluzione, se respinta, non poteva essere semplicemente riproposta ma andava specificamente impugnata.
richiamato dalla ricorrente per affermare la necessità di appello incidentale/impugnazione specifica sul capo di rigetto.
richiamato per contestare la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto invece l'appello sufficientemente specifico.
invocato per lamentare la nullità dell'atto di citazione per genericità della causa petendi; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione nei gradi di merito.
richiamato per contestare l'uso della non contestazione; la Corte ha chiarito che il giudice d'appello ha valutato le prove, non applicato l'art. 115 come regola di giudizio.
non espressamente censurato come norma violata, ma richiamato dalla Corte per qualificare l'attività di valutazione del materiale probatorio.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'equità per il lucro cessante non determinabile con precisione.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di risarcimento del danno.
richiamato per dichiarare improcedibile il controricorso depositato oltre il termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato, nei limiti desumibili dal testo.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione contesta l'interpretazione della sentenza di merito, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; se il giudice di appello ha fondato la decisione su una specifica lettura della sentenza di primo grado, le doglianze che si dirigano contro passaggi secondari o meramente incidentali sono prive di decisività.
- La riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda solo domande o eccezioni rimaste assorbite; se una domanda è stata rigettata, occorre una specifica impugnazione del capo di sentenza che l'ha respinta.
- Il difetto di specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non ricorre quando l'atto di gravame individua le parti della sentenza impugnate, indica le modifiche richieste e spiega le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
- La nullità dell'atto introduttivo per genericità della causa petendi non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non risulta essere stata tempestivamente fatta valere nei gradi di merito.
- In tema di prova del danno, il giudice può ritenere provato l'an debeatur sulla base del complesso probatorio e, se il quantum non è determinabile con precisione, ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
- La liquidazione equitativa è legittima quando il pregiudizio sia certo nell'esistenza ma difficoltoso o impossibile da provare nel preciso ammontare; in cassazione non basta censurare l'apprezzamento delle prove sotto forma di violazione di legge se, in realtà, si contesta il giudizio di merito sulla motivazione.
- La valutazione del materiale probatorio può tenere conto anche della mancata contestazione e della mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale senza che ciò equivalga necessariamente ad applicazione automatica dell'art. 115 c.p.c.
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