Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2011 a seguito del diniego della detrazione di un credito IVA. Il fallimento della società contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella dinanzi al giudice tributario di primo grado, sul rilievo che l'Amministrazione avesse già riconosciuto in precedenza la fondatezza del medesimo credito IVA e che, pertanto, il successivo diniego per ragioni formali fosse illegittimo. La CTR aveva confermato tale esito, ritenendo che il diritto alla detrazione sussistesse nonostante un errore formale nella dichiarazione IVA 2012, poiché non era contestata la volontà della contribuente di esercitare il diritto e l'esistenza del credito era pacifica. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione sulla contestazione, da parte dell'Ufficio, della spettanza del credito fin dal diniego del 29 luglio 2009; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 443 del 1997, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto pacifico il riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione. La controparte ha resistito eccependo preliminarmente un giudicato interno e l'inammissibilità del ricorso per indebita richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso innanzitutto l'eccezione di giudicato interno, rilevando che il ricorso mirava in realtà a censurare l'accertamento della CTR secondo cui il diniego del 2009 avrebbe autorizzato la detrazione. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato secondo il vecchio vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile dopo la riforma del 2012, e comunque non conforme al paradigma dell'"omesso esame di un fatto decisivo". Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ritenendolo in sostanza diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto dei giudici di merito, se logicamente coerente e giuridicamente corretto. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di lite. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, non individuava una vera violazione del principio di non contestazione, ma contestava l'accertamento di merito compiuto dal giudice tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte ha osservato che la doglianza sul vizio motivazionale avrebbe dovuto essere veicolata, nel testo vigente, attraverso il diverso paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; sono quindi inammissibili censure che invochino la vecchia formula dell'omessa o insufficiente motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
La riforma processuale introdotta da questa norma è stata ritenuta applicabile alla sentenza impugnata, poiché depositata dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.
art. 1, comma 1, d.P.R. n. 443 del 1997
La Corte ha ritenuto incongrua la deduzione di violazione di questa norma perché la CTR non aveva affermato un riconoscimento pacifico del credito, ma aveva compiuto un accertamento di merito sulla sequenza dei provvedimenti amministrativi.
È stata richiamata l'eccezione di inammissibilità per ricorso volto a ottenere una rivalutazione del merito; la Corte ha risolto la questione rilevando che le censure erano comunque inammissibili perché dirette contro accertamenti di fatto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito restano insindacabili se sorretti da motivazione logicamente coerente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale può essere dedotto solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; sono inammissibili le censure formulate con il paradigma previgente dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La violazione del principio di non contestazione non può essere evocata per rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito, quando la doglianza mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali.
- In presenza di una ricostruzione della sequenza amministrativa e documentale compiuta dal giudice di merito, la deduzione in cassazione di una diversa lettura degli atti non è ammissibile se non si individua un reale errore di diritto o un omesso esame di fatto decisivo.
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