Cassazione Penale, Sentenza n. 19613/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/09/2024 che, in parziale riforma del Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per il capo 1) e ha condannato Gennaro Esposito a 7 mesi di arresto e 27.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti). Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di colpevolezza, invocando contrasto con la precedente assoluzione in primo grado per fatti relativi al rimessaggio; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (3) omissione di motivazione sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive (artt. 20-bis ss. c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le sentenze di merito risultano concordi sulla prova della responsabilità (Esposito aveva le chiavi e gestiva la manutenzione delle imbarcazioni, che ha prodotto rifiuti, anche parzialmente pericolosi) e il richiamo alla precedente esclusione della natura imprenditoriale è generico e irrilevante per il reato comune contestato. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte territoriale non ha svolto il necessario e approfondito esame sui presupposti dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta), limitandosi a formule stereotipe e a richiami non motivati; pertanto la motivazione è apparente e non assicura i requisiti minimi di completezza e logicità. Il terzo motivo è assorbito, in quanto la valutazione sulla non punibilità è cronologicamente e logicamente pregiudiziale rispetto all'eventuale applicazione di pene sostitutive. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto. Restano irrevocabili gli accertamenti di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la non punibilità del fatto quando, per modalita della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo valutate con i criteri di cui all'art. 133 c.p., l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale; richiede una motivazione effettiva su entrambi gli elementi (particolare tenuità e non abitualità).
Fornisce i criteri (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo o grado di colpa, condotta successiva ecc.) per valutare l'esiguità del danno o del pericolo e le modalita della condotta ai fini dell'art. 131-bis.
art. 256, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 152/2006
Prevede il reato di gestione illecita di rifiuti (ad esempio abbandono o trattamento non autorizzato), contestato in fatto all'imputato per attività di manutenzione delle imbarcazioni che ha prodotto rifiuti, anche parzialmente pericolosi.
Modifica la cornice edittale e ha inciso sulla valutazione della condotta successiva al reato ai sensi dell'art. 133; è stato richiamato come ius superveniens rilevante per la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis in appello.
Riguardano le pene sostitutive (es. pena pecuniaria, lavori di pubblica utilità); la loro applicazione è stata richiesta in appello ma la decisione è stata rimessa dopo la valutazione sulla non punibilità ex art. 131-bis.
Consente di dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità quando l'annullamento riguarda un punto funzionalmente autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità; applicato per mantenere l'accertamento della colpevolezza nonostante l'annullamento limitato.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede un esame motivato e specifico su entrambi i profili: l'indice della particolare tenuità (con analisi delle modalita della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo secondo art. 133) e l'indice della non abitualità. Una mera formula o il richiamo a precedenti non specificati è insufficiente.
- Quando il giudice di merito utilizza argomentazioni stereotipe, moduli o richiami generici, la motivazione può essere considerata apparente e la decisione impugnabile per difetto di adeguata valutazione critica degli elementi.
- La verifica sulla non punibilità per tenuità prevale (cronologicamente e logicamente) sulla valutazione e sull'applicazione di eventuali pene sostitutive: il giudice deve decidere prima se il fatto è non punibile.
- La qualificazione dell'attività come imprenditoriale non è sempre decisiva per la configurazione di reati ambientali di natura comune: anche attività non imprenditoriali possono integrare reati di gestione illecita di rifiuti se sono presenti gli elementi materiali del reato.
- L'annullamento parziale della sentenza può non incidere sull'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità quando l'annullamento riguarda un punto funzionalmente autonomo; in tali casi gli accertamenti di fatto possono restare definitivi ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
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