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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Cianci avverso la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Larino e dalla Corte di appello di Campobasso per reati tributari: due fatti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, capi A e B) e emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000, capo C). I motivi: (1) mancata applicazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione circa l'applicabilità della prescrizione estintiva (sosteneva che alla data della sentenza del 4/4/2024 fosse già maturata la prescrizione decennale per i fatti del 2013); (2) vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, cioè mancata prova del dolo (sosteneva che la mera falsità delle dichiarazioni non prova automaticamente il dolo di evasione e che potevano esistere finalità diverse, come posticipare il versamento dell'IVA o ottenere uno sconto bancario).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione delle due sentenze di merito che hanno valutato le risultanze della verifica fiscale e gli indizi di fatture e documentazione fittizie; ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico e dolo specifico di evasione) per gli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, anche alla luce della pluralità delle fatture fittizie, delle anomalie contabili, dell'assenza di capacità produttiva della ditta e dei rapporti familiari/affaristici tra le imprese coinvolte. Quanto alla prescrizione, ha spiegato che i reati si prescrivono in 10 anni (art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. 74/2000) e che al 4/4/2024 la prescrizione non era ancora maturata perché al termine decennale va aggiunto un periodo complessivo di sospensioni (250 giorni) comprendente astensione collettiva, sospensioni per emergenza sanitaria e legittimi impedimenti; la più risalente fattispecie (30/9/2013) ha quindi visto la prescrizione maturare il 10/6/2024, successiva alla sentenza impugnata. Poiché il ricorso di cassazione è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente non ha potuto ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000, in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: richiede dolo generico (consapevolezza o accettazione della fittizietà degli elementi passivi indicati) e dolo specifico di evasione come finalità della condotta. La Corte ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: configurabile quando l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce consapevole che il destinatario intende utilizzare la fattura per evasione fiscale; la Corte ha ritenuto il dolo ricavabile dalla frequenza delle operazioni e dai rapporti familiari/affaristici tra le imprese.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1‑bis

    Stabilisca il termine di prescrizione decennale per i reati previsti dal decreto: la Corte ha applicato il termine decennale e ha aggiunto i giorni di sospensione procedimentale per determinare che alla data della sentenza impugnata la prescrizione non era ancora maturata.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma citata dalla difesa (prescrizione estintiva e sua efficacia), la Corte ha ritenuto il motivo inadeguato perché la prescrizione non era maturata al momento della sentenza e il ricorso era manifestamente infondato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma citata dalla difesa in relazione a profili procedurali; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione in presenza della corretta motivazione sul punto della prescrizione e della tenuta del giudizio di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata dalla Corte di cassazione per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; in base a tale valutazione la Corte ha escluso la colpa grave e ha comunque disposto, in via equitativa, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera falsità delle dichiarazioni o l'esistenza di fatture inesistenti, se supportata da un quadro indiziario consistente (pluralità di fatture, anomalie contabili, assenza di capacità produttiva, rapporti incrociati tra soggetti), può legittimare la valutazione del dolo sia generico sia specifico richiesto per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
  • Nel calcolo della prescrizione dei reati tributari occorre tener conto non solo del termine legale (es. 10 anni per molte fattispecie del d.lgs. 74/2000), ma anche dei periodi di sospensione disposti per cause processuali (astensioni, emergenze sanitarie, legittimi impedimenti ecc.); tali sospensioni possono spostare in avanti la data di maturazione della prescrizione.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere ottenuta in sede di cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità originaria impedisce l'instaurazione della fase di impugnazione capace di far maturare effetti estintivi successivi.
  • Il giudice di legittimità non è autorizzato a rivedere liberamente la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito a meno che la motivazione di quest'ultimo non sia irrazionale o illogica; pertanto, difese basate su una diversa lettura degli stessi elementi probatori incontrano limiti in sede di cassazione.
  • Quando si censura la mancanza di prova del dolo, è utile per la difesa individuare e allegare elementi di prova positivi alternative (documenti, contatti, giustificazioni economiche) che possano spiegare razionalmente la condotta senza richiedere al giudice di merito una diversa valutazione ex novo del fatto.

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