Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Federici: cinque motivi di ricorso tra cui: contestazione della correlazione tra capi relativi all'importazione da aziende indiane (capi E e G bis) e le imputazioni associative (capi A e B), dedotta modifica indebitaper la Corte d'appello; mancato proscioglimento rispetto a singoli capi (G, C, D) non riconducibili ai reati associativi; omissione di valutazione circa la riunione dei fatti e l'imputazione ex art. 416 c.p.; vizio di motivazione per mancata analisi delle censure di appello; presunte violazioni procedurali (art. 165-bis disp. att. c.p.p. e varie norme) per trasmissione indebita di sottofascicoli non pertinenti. Romani: unico motivo che deduce inosservanza dell'art. 515 c.p. e degli artt. 129 e 531 c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; sostiene che i fatti accertati (merce importata e contestata nella natura biologica) non rientrano nella fattispecie di frode in commercio e che la non rilevanza penale emergeva ictu oculi; rileva inoltre l'interesse a ricorrere per le conseguenze tributarie e fallimentari (indeducibilità costi e pretesa tributaria).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha confermato che la formula di proscioglimento nel merito, in presenza di una causa di estinzione per prescrizione, è ammissibile solo quando l'assenza del fatto, della sua rilevanza penale o della responsabilità dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (constatazione 'ictu oculi'); nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente ritenuto non immediatamente evidente l'insussistenza o l'irrilevanza penale dei fatti e possono richiamare il quadro originario delle imputazioni (capo A e B stralciati) come chiave di lettura delle contestazioni residue. Pertanto la decisione della Corte d'appello è confermata; i ricorrenti sono condannati alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Cassazione richiama che la formula di proscioglimento prevale sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione solo se l'irresponsabilità o l'irrilevanza penale risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (constatazione 'ictu oculi').
La fattispecie associativa (art. 416) è stata considerata dai giudici di merito il 'collante' che dava senso ai reati-fine; la Corte d'appello ha legittimamente valutato la connessione tra reati-fine e struttura associativa iniziale.
L'art. 515 (frode in commercio) richiede accertamenti sulla natura e modalità della condotta (es. consegna di un aliud pro alio); la Cassazione ha ritenuto che la questione non fosse di immediata evidenza da escludere il reato senza approfondimento.
art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
Norma tributaria richiamata per spiegare l'interesse dei ricorrenti: l'esercizio dell'azione penale ha determinato contestazioni fiscali (indeducibilità dei costi) con rilevanti conseguenze economiche, ma ciò non incide sulla valutazione di merito penale richiesta per l'assoluzione.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per censurare la trasmissione di sottofascicoli; la Corte ha ritenuto che le doglianze procedurali non dimostrassero un uso determinante e illegittimo di atti non pertinenti tale da alterare la decisione.
Applicata per l'addebitazione delle spese del giudizio ai ricorrenti per il rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può assolvere solo quando l'assenza del fatto, la sua irrilevanza penale o la non imputabilità emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (constatazione 'ictu oculi'); mera insufficienza o contraddittorietà della prova non basta.
- La valutazione sulla qualificazione giuridica dei fatti (es. se la condotta rientra nell'art. 515 o in altra fattispecie) rientra nel merito e non è sindacabile in Cassazione se consiste in una diversa valutazione delle risultanze probatorie non manifestamente illogica.
- L'esistenza di capi stralciati o di un'imputazione associativa originaria può legittimamente costituire il quadro interpretativo per valutare i reati-fine residui, purché ciò venga richiamato in modo formale e non come modifica del contenuto dell'imputazione.
- Le doglianze procedurali sulla acquisizione di atti (sottofascicoli) richiedono la dimostrazione che tali atti siano stati determinanti e illegittimamente utilizzati per incidere sul giudizio; la mera trasmissione non è sufficiente a ribaltare la decisione.
- Le conseguenze extracivili o tributarie (es. indeducibilità dei costi, pretesa fiscale) possono giustificare l'interesse a ricorrere ma non sostituiscono la necessità di provare l'assoluta irrilevanza penale degli atti per ottenere l'assoluzione in presenza di prescrizione.
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