Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il difensore di fiducia (Avv. Gianbattista Scalvi) ha rinunciato al ricorso in data 30/12/2024. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500, determinati equitativamente, in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione volto alla rescissione del giudicato avverso la sentenza del 20/07/2015 del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto il ricorrente responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso si deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 420‑bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale cui si riferisce la precedente condanna del Tribunale (illecito in materia di stupefacenti); nella decisione di cassazione non è stato esaminato il merito della contestazione sostanziale a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 420‑bis c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata ai fini della richiesta di rescissione del giudicato; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- La rinuncia o la revoca del ricorso da parte del difensore può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse e portare all'inammissibilità del gravame senza esame del merito.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, il giudice di legittimità non decide sulle questioni sostanziali sollevate (es. violazioni normative), lasciando intatto il giudicato impugnato.
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende sono conseguenze frequenti dell'inammissibilità quando la procedura si chiude per mancato interesse dell'impugnante.
- Per preservare l'efficacia di un ricorso è importante che il difensore mantenga l'interesse processuale fino alla decisione: la rimozione o la rinuncia difensiva può essere determinante e irreversibile.
- In presenza di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, se si ritengono comunque sussistere vizi procedurali o di diritto non valutati, vanno considerate altre vie (es. rimedi straordinari o azioni civili) compatibili con la situazione processuale.
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