Cassazione Penale, Sentenza n. 19439/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato l'ordine di demolizione emesso con le sentenze penali n. 207/95 e 89/97 nei confronti dell'immobile abusivo, ritenendo che il rilascio di un permesso in sanatoria e il principio di proporzionalità avrebbero tutelato l'affidamento e il diritto all'abitazione dei nuovi proprietari. Il PM ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il permesso in sanatoria è viziato (frazionamento artificioso delle domande di condono, titolarità effettiva delle richieste riconducibile al condannato Fusco Luca, incompletezze riguardo a parti comuni e al piano interrato) e che l'ordine di demolizione ha natura vincolante e non può essere definitivamente revocato per motivi di proporzionalità che tutelerebbero terzi acquirenti, i cui rimedi sono prevalentemente di natura civilistica.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando la propria recente giurisprudenza (in particolare la sentenza Sez. 3 n. 18467/2025), ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per non aver adeguatamente valutato la possibile artificiosità del frazionamento delle domande di condono e per aver applicato in modo errato il principio di proporzionalità al fine di revocare l'ordine di demolizione. La Corte ha ribadito la natura vincolante dell'ordine di demolizione quando ne sussistono i presupposti e ha affermato che la formazione di un titolo sanante (anche per silenzio-assenso) può produrre effetti solo se ricorrono tutti i requisiti di legge (compresa la verifica dell'idoneità dell'opera e il pagamento delle oblazioni). Alla luce di ciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1994 n. 724 (cd. Legge di conversione/disciplinare del condono)
Il Tribunale aveva invocato l'art. 39 per dare rilievo alla domanda di condono; la Cassazione osserva che il rilascio del titolo sanante deve essere valutato anche nel suo profilo sostanziale e soggettivo e non può automaticamente travolgere un ordine di demolizione se il procedimento di condono presenta profili di invalidità o artificiosità.
Richiamate in relazione alla soggettiva legittimazione alla presentazione della domanda di condono: la Corte segnala che la mera presenza di istanze formali da parte di diversi 'promissari acquirenti' non esclude la necessità di verificare l'unitarietà dell'interesse e la possibile elusione dei limiti volumetrici mediante frazionamento.
Decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, conv. con modificazioni in L. 24 novembre 2003 n. 326
La formazione del silenzio-assenso per il cd. 'terzo condono' produce effetti solo se la domanda risponde ai requisiti di legge; non è automaticamente idonea a impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione senza verifica degli ulteriori presupposti.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
È richiamata per affermare la natura vincolata dell'ordine di demolizione: il potere demolitorio è ancorato al riscontro dei presupposti di fatto e di diritto e non richiede una motivazione su interessi pubblici ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
Giurisprudenza della Corte EDU
sent. 14/09/2024 (richiamata in motivazione)
La Corte EDU ha qualificato l'ordine di demolizione come misura ripristinatoria e non come sanzione penale; la Cassazione però osserva che ciò non impedisce la vincolatività dell'ordine di demolizione e non autorizza una revoca generalizzata per ragioni di proporzionalità nei confronti di terzi acquirenti.
Cassazione Penale, Sez. 3
sent. n. 18467/2025 (richiamata)
Pronuncia-chiave che la Corte ha richiamato integralmente: stabilisce la natura vincolante e obbligatoria dell'ordine di demolizione quando ne sussistono i presupposti e delimita l'applicabilità del principio di proporzionalità (al più per sospensione dell'esecuzione, non per revoca definitiva).
Cassazione Penale
Sez. 3, n. 4749/2007; Sez. 3, n. 727/2022 (Caponera)
Richiamate a conferma del principio che il silenzio-assenso e il rilascio di atti in sanatoria producono effetti solo se sono stati adempiuti tutti gli obblighi (oblazione, accertamenti tecnici) e se la domanda risponde ai requisiti normativi; il giudice penale può valutare la legittimità del titolo sanante in sede esecutiva quando ciò incide sull'ordine di demolizione.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso con sentenza penale ha carattere vincolante quando ne sussistono i presupposti: il giudice dell'esecuzione non può revocarlo in via definitiva sulla base di un mero rilascio formale di titoli in sanatoria senza verificare la loro piena legittimità sostanziale.
- Un permesso o titolo in sanatoria (anche formatosi per silenzio-assenso) produce effetti idonei a ostacolare l'esecuzione solo se risultano rispettati tutti i requisiti di legge (requisiti temporali, volumetrici, pagamento oblazioni, idoneità statica e rispetto delle parti comuni); in mancanza la sanatoria può essere sindacata in sede penale quando rileva ai fini dell'ordine di demolizione.
- Il frazionamento delle domande di condono e la ripartizione formale delle istanze tra presunti 'promissari acquirenti' possono integrare indici di artificiosità e frode: il giudice deve valutare l'unitarietà dell'opera e il centro sostanziale di interessi, non limitarsi a esaminare la mera formalità delle istanze.
- Il principio di proporzionalità può giustificare, al più, una sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione per esigenze concrete e provate del terzo, ma non costituisce di regola motivo per la revoca definitiva dell'ordine stesso; i rimedi per terzi in buona fede sono principalmente di natura civilistica (risarcimento), salvo casi eccezionali debitamente provati.
- In situazioni analoghe è necessario che il giudice dell'esecuzione compia un esame puntuale e motivato: verificare la legittimità sostanziale del titolo sanante, accertare eventuali elementi di frode o artificiosità procedimentale, valutare l'effettiva incidenza del provvedimento sull'interesse pubblico al ripristino della legalità e solo allora decidere su sospensione o revoca ponderata dell'esecuzione.
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