Cassazione Penale, Sentenza n. 29300/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto con cui la Corte d'appello di Caltanissetta aveva rigettato l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Palermo (6.3.2017) e confermata dalla Corte d'appello di Palermo (23.4.2021, irrevocabile 28.10.2021). Sostenevano che la Corte territoriale non aveva valutato un elemento decisivo: la sopravvenuta sentenza penale definitiva di assoluzione di Ferdico dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa (per inattendibilità dei collaboratori di giustizia) che, secondo i ricorrenti, escludeva il presupposto fattuale (attività d'impresa "avvantaggiata" da rapporto sinallagmatico con famiglie mafiose) su cui si era fondata la confisca di prevenzione. Denunciavano violazione di legge e motivazione apparente, invocando gli artt. 4, lett. a), e 28 del d.lgs. n.159/2011 e l'art. 125, co. 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di Appello di Caltanissetta abbia commesso un errore di diritto non procedendo al puntuale confronto tra la motivazione della sentenza penale di assoluzione e le ragioni a fondamento della misura di prevenzione. La Corte ha affermato che, pur non essendo automatica la revoca in caso di assoluzione, il giudice della prevenzione deve esaminare se il giudicato penale ha accertato l'assoluta estraneità del proposto ai fatti che giustificavano la confisca o se il fatto escluso in sede penale è esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità. Avendo la Corte territoriale dato giudizi apodittici e non compiuto il necessario confronto motivazionale, la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione), art. 4, co.1, lett. a)
Definisce i presupposti della confisca di prevenzione e il concetto di "appartenenza": rilevanza di un'attività d'impresa avvantaggiata da rapporti sinallagmatici con articolazioni mafiose; il giudice della prevenzione deve verificare se tale presupposto sia stato effettivamente escluso dal giudicato penale.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione), art. 28
Regola la revocazione delle misure di prevenzione; l'intervenuta assoluzione penale definitiva non determina automaticamente la revoca della misura: la revoca è possibile solo se il processo penale ha accertato l'assoluta estraneità del proposto ai fatti che giustificavano la misura ovvero se il fatto escluso in sede penale corrisponde esattamente al fatto posto a fondamento del giudizio di pericolosità.
codice di procedura penale, art. 125, co. 3
Riferimento procedurale collegato al principio di allegazione e valutazione delle sentenze passate in giudicato (principio di "autosufficienza" implicato nel ricorso); il giudice della prevenzione deve prendere in esame la sentenza penale definitiva e valutarne le ragioni nel contesto del procedimento di revoca.
Individua il reato di associazione mafiosa che costituisce il contesto fattuale e probatorio alla base della misura di prevenzione; la revoca richiede verifica se l'assoluzione riguarda i medesimi fatti o il reato che hanno fondato la confisca.
Massime di principio
- L'assoluzione penale definitiva non comporta automaticamente la revoca di una confisca di prevenzione: il giudice della prevenzione deve confrontare le motivazioni del giudicato penale con quelle che hanno giustificato la misura di prevenzione.
- La revoca è legittima solo se la sentenza penale accerta l'assoluta estraneità del proposto ai fatti che hanno motivato la confisca, oppure se il fatto escluso in sede penale è esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità.
- Il giudice della prevenzione non può limitarsi a ritenere già esaminati dalla fase penale i rilievi difensivi: è necessario un esame motivato e puntuale delle ragioni dell'assoluzione quando questa può incidere sui presupposti della misura.
- Motivazioni apodittiche o mere affermazioni della sussistenza di rapporti non sostituiscono il confronto richiesto con il contenuto del giudicato penale; l'omissione di tale confronto è vizio tale da determinare annullamento e rinvio.
- Difesa pratica: in caso di sentenza penale favorevole, allegare la sentenza passata in giudicato, indicare esplicitamente i passi che escludono i fatti posti a fondamento della confisca e chiedere al giudice della prevenzione il confronto motivato tra i due decisivi accertamenti.
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