Cassazione Civile, Ordinanza n. 22314/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario servizio rifiuti)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/pretesa TARI per l'anno 2015, limitatamente al periodo 1 settembre-31 dicembre 2015, relativo a un'area occupata da una società di logistica in parte adibita a magazzini e in parte, secondo la contribuente, a produzione di rifiuti speciali non assimilabili (imballaggi terziari) smaltiti a proprie cure e spese. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del concessionario del servizio rifiuti, ritenendo non provato lo smaltimento in proprio dei rifiuti nel periodo d'imposta controverso, perché la documentazione prodotta era riferita soprattutto all'anno 2014. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, nullità della sentenza per omessa valutazione di prove documentali e vizio motivazionale/omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato certificazione ISO, denuncia delle aree tassabili/escluse, MUD 2014, fatture di smaltimento, registri produttori e FIR, e che tali elementi avrebbero dimostrato anche per il 2015 la produzione e l'autosmaltimento dei rifiuti speciali, con conseguente esclusione dalla TARI delle superfici interessate. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato la documentazione prodotta, giudicandola però inidonea a provare, per il periodo 1 settembre-31 dicembre 2015, l'avvenuto trattamento/smaltimento in conformità di legge dei rifiuti speciali non assimilabili. Ha quindi escluso sia il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente sia l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione di merito del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che l'esenzione o esclusione TARI per superfici ove si producono rifiuti speciali va allegata e provata dal contribuente per ciascun anno o periodo d'imposta, trattandosi di deroga alla regola generale di assoggettamento al tributo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio di nullità della sentenza; la Corte esclude che la decisione impugnata sia nulla, poiché la CTR ha motivato e valutato la documentazione rilevante.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza/procedimento; la censura è respinta perché non sussiste il vizio dedotto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che la doglianza tende a una rivalutazione del merito, non consentita.
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"
L'esclusione dalla superficie imponibile opera solo se il contribuente dimostra, per il periodo d'imposta considerato, la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e il loro avvenuto trattamento/smaltimento conforme alla normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione o esclusione da un tributo comunale costituisce deroga alla regola generale di assoggettamento all'imposta e, come tale, deve essere specificamente allegata e provata dal contribuente che la invoca.
- Nei tributi ambientali riferiti a superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilabili, la prova dell'esenzione non può essere presunta sulla base di documentazione di annualità diverse, ma deve riguardare il periodo d'imposta in contestazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha comunque esaminato le prove e dato una motivazione non apparente.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando il giudice di merito ha considerato gli elementi indicati dalla parte, ma li ha ritenuti inidonei a dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere.
- Quando il contribuente fonda l'eccezione di esclusione dalla TARI sull'autosmaltimento dei rifiuti speciali, deve provare non solo la natura dei rifiuti e delle aree interessate, ma anche l'effettivo trattamento conforme alla normativa vigente nel periodo rilevante.
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