Sentenza del 19/06/2015 n. 12780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento e un avviso di intimazione derivanti da liquidazione automatizzata ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notificazione della cartella. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che la sentenza potesse essere appellata soltanto dall'agente della riscossione. L'Agenzia ha contestato tale decisione deducendo la violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., sostenendo di essere parte del giudizio e quindi legittimata a impugnare la sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. L'ente impositore, in quanto parte del giudizio quando viene contestata la pretesa tributaria, è legittimato a impugnare la sentenza, anche se la questione riguarda la notificazione di un atto dell'agente della riscossione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione per l'esame del merito e la regolazione delle spese. Il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione è stato dichiarato inammissibile perché tardivo: l'impugnazione incidentale adesiva, non essendo un'impugnazione incidentale in senso stretto, deve rispettare i termini ordinari e non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, dalla quale scaturivano la cartella di pagamento e il successivo avviso di intimazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Prevede la liquidazione automatizzata dei dati risultanti dalle dichiarazioni IVA; la relativa attività aveva originato gli atti impugnati.
È stato richiamato in relazione all'interesse e alla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre appello.
È stato richiamato in relazione alla partecipazione necessaria delle parti e alla posizione processuale dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
Il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine lungo per impugnare.
La possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva riguarda l'impugnazione incidentale in senso stretto e non il ricorso incidentale adesivo, che resta soggetto ai termini ordinari.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ha costituito il fondamento processuale del ricorso per cassazione, con deduzione della violazione delle norme sul processo e sulla legittimazione all'impugnazione.
La memoria depositata dall'agente della riscossione è stata dichiarata inammissibile come conseguenza dell'inammissibilità del suo ricorso incidentale tardivo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria riguarda la validità o la notificazione di una cartella di pagamento, l'ente impositore può essere parte del giudizio ed è normalmente legittimato a impugnare la sentenza, anche se l'atto è stato materialmente notificato dall'agente della riscossione.
- La scelta del contribuente di citare l'ente impositore oppure l'agente della riscossione non rende automaticamente inammissibile il ricorso; l'eventuale coinvolgimento dell'altro soggetto deve essere valutato secondo il ruolo concretamente svolto e le regole sulla chiamata in causa.
- L'agente della riscossione che sia parte del giudizio e intenda evitare le conseguenze di una decisione sfavorevole deve, quando necessario, chiamare in causa l'ente titolare del credito; il giudice non è necessariamente tenuto a ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
- Il ricorso incidentale adesivo, con cui una parte si limita a sostenere le stesse ragioni del ricorrente principale, non può essere proposto tardivamente ai sensi dell'art. 334 c.p.c.; deve rispettare il termine ordinario per impugnare.
- La cassazione della sentenza per un errore sulla legittimazione all'appello non decide automaticamente la fondatezza della pretesa tributaria: la causa viene rinviata al giudice competente per l'esame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 483 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 1338 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12759 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 giu 2015Sentenza del 19/06/2015 n. 12762 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →