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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IMPOSTA DI REGISTRO - Decreto ingiuntivo - Somma capitale - Operazioni rilevanti IVA - Imposta fissa - Sussiste - Interessi moratori - Esclusione IVA - Imposta proporzionale - Sussiste - Alternatività IVA e Registro - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha contestato l’assoggettamento degli interessi moratori all’imposta di registro proporzionale del 3%, sostenendo che, in quanto accessori a una somma capitale derivante da un’operazione soggetta a IVA, dovessero beneficiare del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e non essere tassati autonomamente. L’Amministrazione ha invece ritenuto che gli interessi moratori siano esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e debbano quindi essere tassati secondo le regole proprie dell’imposta di registro.

La decisione

La controversia si è conclusa con il rigetto del ricorso della contribuente. È stato ritenuto corretto distinguere, ai fini della registrazione del decreto ingiuntivo, la sorte capitale dagli interessi moratori: la somma capitale, se riferita a un’operazione soggetta a IVA, sconta l’imposta di registro in misura fissa; gli interessi moratori, esclusi dall’IVA, sono invece assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale, nella misura del 3%. L’accessorietà degli interessi rispetto al capitale non impedisce il loro autonomo trattamento fiscale.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Le operazioni soggette a IVA scontano, in sede di registrazione, l’imposta di registro in misura fissa.

    Il principio opera soltanto per le somme che rientrano effettivamente nel campo di applicazione dell’IVA. Non si estende agli interessi moratori, che non costituiscono corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi.

  • Disciplina IVA degli interessi moratori

    Le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA.

    Gli interessi moratori hanno natura risarcitoria o compensativa per il ritardo nell’adempimento e sono esclusi dall’IVA; pertanto, quando sono contenuti in un provvedimento giudiziale, possono essere assoggettati all’imposta di registro proporzionale.

  • Imposta di registro sui provvedimenti giudiziali di condanna

    Gli interessi moratori oggetto di condanna giudiziale sono assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale.

    In sede di registrazione di un decreto ingiuntivo o di altro provvedimento giudiziale, occorre separare fiscalmente la sorte capitale dagli interessi moratori, applicando il regime previsto per ciascuna componente.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziale riconosce sia una somma capitale sia interessi moratori, le due componenti devono essere esaminate separatamente ai fini dell’imposta di registro.
  • La somma capitale derivante da un’operazione soggetta a IVA beneficia normalmente dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA-registro.
  • Gli interessi moratori, anche se accessori al capitale e collegati a un’operazione soggetta a IVA, sono esclusi dall’IVA e possono essere assoggettati autonomamente all’imposta di registro proporzionale.
  • L’accessorietà civilistica degli interessi rispetto al capitale non determina necessariamente un trattamento fiscale identico: la natura fiscale della singola componente prevale ai fini della tassazione.
  • Per evitare contestazioni, nel decreto ingiuntivo e nella relativa registrazione è opportuno distinguere chiaramente capitale, interessi moratori e altre eventuali somme riconosciute.

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