Sentenza del 19/06/2015 n. 1338 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - IRPEF - reddito dei fabbricati - mancata percezione canoni - sfratto esecutivo - capacità contributiva - art. 53, Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF di canoni di locazione non effettivamente percepiti dal proprietario, nonostante la presenza di uno sfratto esecutivo. Il ricorrente ha sostenuto che tali somme, pur potendo risultare formalmente nella denuncia dei redditi, non costituivano ricchezza realmente disponibile e non potevano quindi essere tassate in quanto prive di effettiva capacità contributiva.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta non corretta nella parte in cui assoggettava a imposta canoni locativi non percepiti. In applicazione dell'art. 53 della Costituzione, il carico fiscale deve essere commisurato alla ricchezza effettivamente posseduta dal contribuente; pertanto, non è consentito tassare somme meramente dichiarate o teoricamente maturate quando, a causa dello sfratto esecutivo e della mancata riscossione, non siano state realmente incassate.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La capacità contributiva deve riflettere una ricchezza effettiva e concretamente disponibile. Di conseguenza, i canoni di locazione non percepiti, in presenza di elementi come uno sfratto esecutivo, non possono essere automaticamente tassati come se fossero stati incassati.
Disciplina IRPEF del reddito dei fabbricati
Il reddito derivante da immobili locati non può essere considerato imponibile, secondo il principio affermato nella sentenza, quando il proprietario dimostri che i canoni non sono stati effettivamente percepiti e che tale mancata riscossione è comprovata da procedure esecutive o da circostanze analoghe.
Massime di principio
- La tassazione deve essere collegata a una ricchezza effettiva e non soltanto nominale o formalmente indicata nella dichiarazione dei redditi.
- In presenza di canoni di locazione non riscossi, lo sfratto esecutivo costituisce un elemento rilevante per dimostrare l'assenza di disponibilità economica delle somme.
- Il contribuente che contesta l'imposizione deve documentare concretamente la mancata percezione dei canoni e le iniziative intraprese per recuperarli, come intimazioni di sfratto, provvedimenti giudiziari o procedure esecutive.
- La mera dichiarazione di un reddito o la sua astratta maturazione non sono necessariamente sufficienti a giustificare l'imposizione se manca un'effettiva capacità contributiva.
- La regola va applicata con attenzione alla disciplina fiscale vigente e alla tipologia di reddito, poiché non ogni mancato pagamento determina automaticamente l'esclusione dell'imponibilità.
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