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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 483 - Comm. Trib. Prov. Brescia

ATTI AUTORITÀ STARNIERA - Utilizzo di atti e documenti rilasciati da autorità straniera - Processo tributario - Valore probatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice italiano non può attribuire efficacia probatoria alle certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale straniero quando non siano state legalizzate o munite di apostille, ove applicabile. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, né identifica le parti o l'esito formale del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzabilità nel processo tributario italiano di atti e documenti rilasciati da autorità straniere. Tali documenti, per poter essere validamente prodotti e assumere valore probatorio in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese di origine. Per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1961, la legalizzazione è sostituita dall'apposizione dell'apostille. In mancanza di tale formalità, il documento non è assistito da una forma riconosciuta di autenticità.

Norme richiamate

  • Convenzione dell'Aia del 1961

    apposizione dell'apostille sul documento

    Per i documenti provenienti da Stati aderenti, l'apostille sostituisce la legalizzazione consolare e consente di attestare l'autenticità della firma, della qualità del firmatario e, se necessario, del sigillo o timbro apposto sul documento.

  • Regole sulla legalizzazione degli atti stranieri

    Gli atti e i documenti formati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, salvo l'applicazione di convenzioni internazionali che prevedano procedure semplificate come l'apostille.

Massime di principio

  • Un documento rilasciato da un'autorità straniera non acquisisce automaticamente valore probatorio in Italia: occorre verificare previamente gli adempimenti di legalizzazione o apostille.
  • Se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aia del 1961, normalmente è sufficiente l'apostille, salvo diverse convenzioni o regole applicabili.
  • In assenza della formalità richiesta, il giudice italiano può rifiutare di attribuire efficacia probatoria al documento, anche se esso proviene da un pubblico ufficiale straniero.
  • Prima di depositare documenti esteri in un procedimento tributario, è opportuno verificare anche eventuali requisiti ulteriori, come traduzione, conformità della copia e rispetto di specifiche convenzioni bilaterali o norme europee.
  • L'esito concreto della controversia non è determinabile integralmente dal testo fornito, perché non sono indicati i nomi delle parti, le domande proposte e il dispositivo completo.

Testo integrale

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