Sentenza del 19/06/2015 n. 483 - Comm. Trib. Prov. Brescia
ATTI AUTORITÀ STARNIERA - Utilizzo di atti e documenti rilasciati da autorità straniera - Processo tributario - Valore probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice italiano non può attribuire efficacia probatoria alle certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale straniero quando non siano state legalizzate o munite di apostille, ove applicabile. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, né identifica le parti o l'esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità nel processo tributario italiano di atti e documenti rilasciati da autorità straniere. Tali documenti, per poter essere validamente prodotti e assumere valore probatorio in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese di origine. Per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1961, la legalizzazione è sostituita dall'apposizione dell'apostille. In mancanza di tale formalità, il documento non è assistito da una forma riconosciuta di autenticità.
Norme richiamate
Convenzione dell'Aia del 1961
apposizione dell'apostille sul documento
Per i documenti provenienti da Stati aderenti, l'apostille sostituisce la legalizzazione consolare e consente di attestare l'autenticità della firma, della qualità del firmatario e, se necessario, del sigillo o timbro apposto sul documento.
Regole sulla legalizzazione degli atti stranieri
Gli atti e i documenti formati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, salvo l'applicazione di convenzioni internazionali che prevedano procedure semplificate come l'apostille.
Massime di principio
- Un documento rilasciato da un'autorità straniera non acquisisce automaticamente valore probatorio in Italia: occorre verificare previamente gli adempimenti di legalizzazione o apostille.
- Se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aia del 1961, normalmente è sufficiente l'apostille, salvo diverse convenzioni o regole applicabili.
- In assenza della formalità richiesta, il giudice italiano può rifiutare di attribuire efficacia probatoria al documento, anche se esso proviene da un pubblico ufficiale straniero.
- Prima di depositare documenti esteri in un procedimento tributario, è opportuno verificare anche eventuali requisiti ulteriori, come traduzione, conformità della copia e rispetto di specifiche convenzioni bilaterali o norme europee.
- L'esito concreto della controversia non è determinabile integralmente dal testo fornito, perché non sono indicati i nomi delle parti, le domande proposte e il dispositivo completo.
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