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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12759 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il diniego di avvio della procedura amichevole ex art. 6 della Convenzione europea sull'arbitrato riguardasse esclusivamente rapporti tra Stati sovrani e, pertanto, non fosse soggetto al sindacato del giudice nazionale. Secondo il Ministero, l'accertamento con adesione avrebbe inoltre precluso l'accesso alla procedura. La società ha invece sostenuto che il provvedimento ministeriale fosse un atto dell'autorità italiana lesivo della propria posizione tributaria, impugnabile davanti al giudice tributario, anche perché l'accertamento con adesione non si era perfezionato per mancato pagamento delle somme concordate.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso del Ministero e dichiarato la giurisdizione del giudice tributario italiano. La Corte ha distinto tra la fase iniziale di verifica dell'ammissibilità della richiesta di procedura amichevole, soggetta al diritto interno e sottoponibile al controllo giurisdizionale, e la successiva fase negoziale tra le autorità fiscali degli Stati, nella quale il contribuente non partecipa direttamente. Il diniego italiano di avviare la procedura, fondato sulla presunta perfezione dell'accertamento con adesione, poteva quindi essere impugnato davanti alla Commissione tributaria. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6 della Convenzione europea sull'arbitrato n. 90/436/CEE del 23 luglio 1990

    La richiesta può essere effettuata, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati.

    Il contribuente può attivare la procedura amichevole per contestare una doppia imposizione derivante da rettifiche sui prezzi di trasferimento, anche indipendentemente dai ricorsi tributari nazionali.

  • Art. 7 della Convenzione europea sull'arbitrato n. 90/436/CEE

    Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.

    La procedura amichevole non esclude, in linea generale, la contemporanea esperibilità o prosecuzione dei ricorsi davanti ai giudici nazionali, salvo specifiche limitazioni previste dalla Convenzione.

  • Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente: sono impugnabili anche atti non espressamente elencati quando rendono conoscibile una specifica pretesa tributaria, con le relative ragioni di fatto e di diritto.

  • Artt. 24, 53 e 97 della Costituzione italiana

    Le norme costituzionali sulla tutela giurisdizionale, sulla capacità contributiva e sul buon andamento dell'amministrazione supportano un'interpretazione che consenta al contribuente di contestare gli atti amministrativi tributari lesivi, anche se non tipizzati.

  • Art. 267 TFUE

    La Corte ha ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la decisione era fondata prevalentemente sull'interpretazione del diritto nazionale e sull'individuazione della giurisdizione.

  • Art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986

    La disposizione costituiva il fondamento della contestazione fiscale relativa alla deducibilità di costi ritenuti non inerenti, derivanti da rapporti intersocietari.

Massime di principio

  • La fase preliminare di ammissibilità di una procedura amichevole fiscale internazionale, quando è gestita dall'autorità nazionale e incide direttamente sulla posizione tributaria del contribuente, può essere sottoposta al giudice tributario interno.
  • La natura interstatale e sovrana della successiva negoziazione tra autorità fiscali non rende automaticamente insindacabile il provvedimento nazionale che nega l'accesso alla procedura.
  • Un atto amministrativo è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è espressamente previsto dall'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, quando comunica una pretesa o produce un effetto concreto sul rapporto tributario.
  • La presentazione o la sottoscrizione di un accertamento con adesione non perfezionato, ad esempio per mancato pagamento delle somme dovute, non può essere considerata automaticamente equivalente a una definizione definitiva del rapporto fiscale: l'effettivo perfezionamento deve essere verificato dal giudice competente.
  • La procedura amichevole internazionale e il contenzioso tributario nazionale possono, in linea generale, coesistere; occorre però verificare le regole specifiche della convenzione applicabile e gli effetti delle eventuali decisioni giudiziarie definitive.
  • Quando il diniego di una procedura internazionale può comportare una maggiore imposizione o una doppia imposizione, il contribuente deve poter contestare il provvedimento davanti a un organo giurisdizionale effettivo, normalmente il giudice tributario dello Stato in cui è stata presentata l'istanza.

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