Cassazione Civile, Ordinanza n. 40622/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, emesso per omessa fatturazione di un contributo annuo di euro 25.000 ricevuto da un'associazione sportiva dilettantistica dal Comune per la gestione di uno stadio comunale in base a una convenzione del 23 ottobre 2008. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata ritenendo che il contributo fosse il corrispettivo dei servizi resi e quindi soggetto a IVA. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., sostenendo che la convenzione non consentiva di ricostruire un sinallagma tra il contributo pubblico e i servizi prestati; 2) violazione degli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che il contributo non costituiva corrispettivo imponibile ma una sovvenzione a sostegno della gestione dell'impianto. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati, e ha rilevato che dalla lettura complessiva della convenzione e della legge regionale di riferimento emergeva non un rapporto di scambio, ma una mera erogazione di sostegno alle spese gestionali, senza clausole risolutive o penali collegate all'uso della somma; ne derivava l'assenza di imponibilità IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse erroneamente qualificato come sinallagmatico il rapporto tra contributo comunale e servizi resi, mentre la convenzione delineava una sovvenzione gratuita destinata a sostenere la gestione dell'impianto sportivo e non un corrispettivo per prestazioni imponibili.
Norme richiamate
regola di interpretazione contrattuale sulla comune intenzione delle parti, che il giudice di merito deve applicare valorizzando il tenore complessivo della convenzione.
la clausola va letta in modo sistematico e coordinato con l'intero testo contrattuale, non in modo isolato.
richiamato come principio generale di autonomia contrattuale, utile a qualificare lo schema negoziale secondo la sua effettiva funzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in sede di legittimità.
art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato per la disciplina dell'assoggettamento a IVA delle operazioni imponibili.
art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiamato per sostenere che il contributo non integrava una prestazione di servizi imponibile.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.
Legge Regionale Emilia-Romagna 6 luglio 2007 n. 11
considerata come contesto normativo della convenzione di affidamento della gestione dell'impianto sportivo a soggetto dilettantistico.
Massime di principio
- Ai fini dell'IVA, un'erogazione di denaro è imponibile solo se, in base al contenuto complessivo del rapporto, essa costituisce il corrispettivo di una prestazione resa in un rapporto di scambio sinallagmatico; in mancanza di tale nesso, la somma resta un contributo escluso dall'imposta.
- L'interpretazione della convenzione deve essere compiuta in modo sistematico, valorizzando tutte le clausole e la funzione economico-giuridica dell'accordo; non è consentito arrestarsi a singole previsioni isolate.
- La mera destinazione del contributo a sostenere l'attività del concessionario o a coprire i costi di gestione non basta, da sola, a trasformare l'erogazione in corrispettivo imponibile.
- La presenza di obblighi gestionali e di controllo a carico del concessionario, anche intensi, non implica automaticamente che il contributo pubblico sia il prezzo della prestazione, se la convenzione non collega a esso specifiche obbligazioni di controprestazione o meccanismi caducatori per il suo cattivo utilizzo.
- Nel denunciare in cassazione la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, la censura deve indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
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