Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2021 che aveva respinto l'opposizione del ricorrente avverso il rigetto del dissequestro e la conseguente confisca di tavole pittoriche (sequestrate il 14/11/2006) disposta con il provvedimento del 22/03/2018. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 7 CEDU e della giurisprudenza europea (sent. G.I.E.M. v. Italia) perché la confisca era stata disposta senza una pronuncia di condanna e senza un accertamento giudiziale in contraddittorio degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; (2) violazione degli artt. 10, 91, 174 e 176 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) e carenza della motivazione in ordine alla natura e alle caratteristiche delle opere, alla loro appartenenza allo Stato, alla illegittimità della qualificazione come beni culturali e alla legittima provenienza/ buona fede del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per vizi di motivazione e per errata applicazione delle norme penali: il giudice dell'esecuzione non aveva svolto un adeguato accertamento motivato, in contraddittorio, sugli elementi costitutivi dei reati presupposto della confisca (oggettivi e soggettivi) né aveva illustrato le ragioni per ritenere le opere appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. La vicenda è rimessa al medesimo giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per motivare compiutamente sulle ragioni che giustifichino la confisca o il dissequestro e restituzione.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il procedimento de plano del giudice dell'esecuzione in caso di opposizione al provvedimento di confisca/dissequestro; la Corte osserva che tale procedimento richiede motivazione adeguata e accertamento degli elementi rilevanti.
Norma che prevede la confisca obbligatoria per talune fattispecie di contrabbando; la Corte ricorda che la confisca obbligatoria può trovare applicazione ma richiede accertamento adeguato degli elementi del reato.
Riferimento alla confisca obbligatoria prevista dal codice penale: la Corte afferma che anche se la confisca è obbligatoria per legge, la sua applicazione senza un accertamento adeguato degli elementi del reato può essere illegittima.
Sanziona il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale senza documenti di esportazione; la Corte osserva che l'ordinanza non chiarisce se la condotta contestata sia un trasferimento dall'Italia all'estero (export) o altra fattispecie, rendendo insufficiente la motivazione.
Sanziona l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91; la Corte ricorda che per opere suscettibili di possesso privato (es. pitture su tela) occorre accertare l'interesse culturale o un provvedimento amministrativo che li qualifichi per poter ritenere applicabile la presunzione di appartenenza allo Stato.
Elenca le categorie di beni culturali; la Corte sottolinea che per l'applicazione di reati fondati su 'beni culturali' è necessario un accertamento concreto del carattere culturale delle cose sequestrate.
Prevede presunzioni di appartenenza allo Stato per cose ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini; la Corte osserva che tale presunzione non può essere automaticamente estesa a opere pittoriche senza specifici accertamenti.
art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
Regola i casi in cui il giudice penale, nel procedimento per confisca, possa rinviare la decisione sulla proprietà al giudice civile; la Corte accenna alla possibilità di rimessione quando rilevante la determinazione della titolarità.
art. 7 CEDU e sentenza G.I.E.M. vs Italia (Corte EDU)
Principio secondo cui la confisca senza condanna è compatibile con la Convenzione solo se la sussistenza del fatto e l'attribuzione soggettiva sono accertate in un giudizio che garantisca il contraddittorio; la Corte nazionale applica tale principio chiedendo un effettivo accertamento motivato.
Massime di principio
- La confisca di beni può essere disposta anche in assenza di condanna solo se prevista come obbligatoria dalla norma: tuttavia la sua legittimità richiede un accertamento adeguato, motivato e, quando necessario, in forma contraddittoria, degli elementi oggettivi e soggettivi del reato che la giustificano.
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su dissequestro/ confisca dopo archiviazione o altri provvedimenti non decisori sulla confisca, è tenuto a motivare compiutamente la sussistenza dei presupposti della misura ablativa; motivazione generica o assente comporta annullamento e rinvio.
- Per opere pittoriche o altri beni che possono legittimamente appartenere a privati, non opera la presunzione assoluta di appartenenza allo Stato: occorre accertare l'interesse culturale o un provvedimento amministrativo che ne qualifichi la rilevanza culturale, prima di applicare reati/ confische basati sul Codice dei beni culturali.
- Se lo Stato intende contestare la legittima provenienza o la buona fede dell'acquirente, gravano sull'autorità che richiede la confisca l'onere di fornire elementi probatori e una motivazione puntuale; la mera affermazione di sospetto non è sufficiente.
- Quando la qualificazione della condotta rileva (esportazione illecita vs ingresso in Italia), la decisione deve specificare quale fattispecie è ritenuta integrata e perché: la genericità sulla condotta impedisce di ritenere legittima la misura ablativa.
- Se la questione della titolarità di beni è determinante e non chiarita nel processo penale, il giudice penale può, valutata l'opportunità, rimandare la determinazione della proprietà al giudice civile ai sensi delle norme processuali.
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