Sentenza del 13/09/2023 n. 26472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. L'Agenzia censura la sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 c.p.c. e delle norme del D.Lgs. n. 546/1992 (in particolare art. 11, 12, 16, 38, 51), sostenendo che, essendosi costituita in primo grado tramite procuratore al quale aveva eletto domicilio, la notificazione della sentenza doveva essere effettuata al procuratore e non direttamente alla sede dell'ente, per cui il termine breve per proporre appello non sarebbe dovuto decorrere dalla notifica presso la sede dell'Agenzia. L'Agenzia deduceva altresì che, all'epoca, l'agente della riscossione (Equitalia S.p.A. poi subentrata) richiedeva l'applicazione del regime ordinario delle notificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza/decisione del 15/06/2023, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza è disciplinata dagli artt. 16, 17 e 38 del D.Lgs. n. 546/1992 e che la 'consegna a mani proprie' prevista dall'art. 17 va intesa in senso ampio, ricomprendendo anche la notificazione mediante plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno presso la sede dell'amministrazione. Ne consegue che la notificazione eseguita presso la sede dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fatto decorrere il termine breve di 60 giorni per l'appello (art. 51 D.Lgs. 546/1992) anche se l'ente si era costituito in primo grado tramite procuratore con elezione di domicilio. Per questi motivi la CTR ha correttamente dichiarato l'appello tardivo e inammissibile. Il ricorso è respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di lite in favore di A.A.: compensi Euro 5.600,00, esborsi Euro 200,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA. La Corte ha altresì rilevato l'applicabilità dell'art. 3-bis del D.L. n.146/2021 (art.12 DPR 602/1973, comma 4-bis) relativamente alla materia dell'estratto di ruolo.
Norme richiamate
Prevede forme di notificazione diretta nel processo tributario (tra cui raccomandata senza busta con avviso di ricevimento e consegna all'impiegato addetto). Interpretato come norma speciale prevalente sulla disciplina civile in tema di notifica della sentenza.
Regola il luogo della notificazione (domicilio eletto, residenza o sede) ma consente anche la 'consegna a mani proprie' quale modalità idonea a far decorrere il termine d'impugnazione anche quando sia stata effettuata elezione di domicilio.
Collega la notificazione della sentenza alle norme degli artt.16 e 17 e richiede il deposito in segreteria della copia della sentenza notificata e della prova della spedizione o consegna.
Fissa il termine breve di 60 giorni per proporre appello decorrente dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art.38.
D.L. 21/10/2021, n.146, art.3-bis (modifica art.12 DPR 602/1973)
Introduce il principio che l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo specifiche ipotesi di pregiudizio (es. partecipazione a gare, riscossioni da soggetti pubblici, perdita di benefici). Tale norma si applica anche ai processi pendenti e influenza l'interesse ad agire.
Codice di procedura civile, art.170 e art.285
Nel processo civile le notificazioni alla parte costituita con procuratore debbono farsi al procuratore (art.170) e il termine breve decorre dalla notificazione ai sensi dell'art.285; la Corte ha però stabilito la prevalenza delle regole speciali del rito tributario quando applicabili.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. Sez. U. 06/09/2022 n.26283; Cass. Sez. U. 29/05/2017 n.13452; Cass. Sez. U. 11/07/2022 n.21884; Cass. 11/11/2016 n.23055
Costituisce il quadro interpretativo che conferma la specialità del rito tributario: gli artt.16-17 sono applicabili anche per la notificazione della sentenza, la consegna a mani proprie va intesa in senso ampio e la disciplina novativa del 2021 si applica ai processi pendenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario prevalgono le norme speciali del D.Lgs. n.546/1992 sulle regole generali del codice di procedura civile in materia di notificazioni della sentenza: gli artt.16 e 17 devono essere considerati primariamente.
- La 'consegna a mani proprie' ex art.17 D.Lgs.546/1992 va intesa in senso ampio e può ricomprendere la notificazione mediante plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno presso la sede dell'amministrazione, con conseguente decorrenza del termine breve per impugnare anche se la parte si era costituita tramite procuratore con elezione di domicilio.
- Esiste una distinzione pratica tra enti pubblici/agenzie (per i quali la notificazione all'ufficio o all'impiegato addetto è efficace) e talune persone giuridiche private (per le quali la giurisprudenza può richiedere maggior rigore nella consegna a mani del legale rappresentante): in caso di dubbio, notificare sia alla sede che al procuratore.
- Per l'aggiudicazione di termini e per la correttezza procedurale è cruciale utilizzare modalità previste dall'art.16 comma 3 (raccomandata senza busta con A/R o consegna all'impiegato addetto con ricevuta) e depositare in segreteria la copia della sentenza e della prova di invio/consegna come richiesto dall'art.38.
- Le modifiche legislative (es. art.3-bis D.L.146/2021 che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo) si applicano anche ai processi pendenti: il contribuente che voglia mantenere l'azione deve dimostrare lo specifico interesse o far ricorso agli istituti processuali (rimessione in termini, deposito documentale in Cassazione, ecc.).
- Se si è parte privata che agisce contro l'Amministrazione, è utile documentare tempestivamente eventuali pregiudizi derivanti dall'iscrizione a ruolo (per i casi previsti dalla norma) e conservare prova delle modalità e delle date di notificazione ricevute dall'ente.
- In caso di controversia su validità o tempestività di notifiche, considerare l'immediata valutazione di rimedi processuali (rimessione in termini, produzione di documenti in grado di prova) e consultare la giurisprudenza più aggiornata, dato il prevalente ruolo interpretativo della Corte di Cassazione in materia.
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