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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 524 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Accertamento - recupero a tassazione - credito per imposte versate all'estero - insufficienza del controllo formale - obbligo del contraddittorio preventivo - prevalenza della Convenzione Italia/Cina rispetto al TUIR

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento derivante dal controllo formale della dichiarazione 2018 (anno 2017) per il recupero a tassazione del credito per imposte versate in Cina. L'Agenzia ha disconosciuto il credito ritenendo applicabile la Convenzione Italia-Cina (art.7 e 12) secondo la quale gli utili sono imponibili solo nello Stato contraente salvo che siano attribuibili a una stabile organizzazione; la societa' ricorrente ha invece sostenuto la corretta applicazione dell'art.165 TUIR (credito d'imposta) e, in subordine, che l'imposizione in Cina aveva gia' esaurito la pretesa impositiva italiana. La controversia verteva altresi' sulla qualificazione delle fatture (canoni vs. servizi/commissioni) e sulla necessita' di un accertamento tributario con contraddittorio preventivo rispetto al mero controllo formale.

La decisione

La CTR ha ritenuto che la materia vada decisa applicando la Convenzione Italia-Cina che prevale sul TUIR, e ha censurato l'uso del mero controllo formale per decidere questioni sostanziali senza il contraddittorio amministrativo. Procedendo comunque nel merito, la Corte ha qualificato solo due fatture come canoni ai sensi dell'art.12 della Convenzione per un importo complessivo di euro 700.000 (44,39% del fatturato contestato). Di conseguenza ha ridotto l'imposta recuperata, gli interessi e le sanzioni nella stessa percentuale (44,39%) riducendo proporzionalmente la pretesa della cartella. Le spese di lite sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 36-ter, D.P.R. 600/1973

    Limiti del controllo formale: la materia sostanziale del credito per imposte estere non puo' essere decisa definitivamente in sede di mero controllo formale senza accertamento tributario e contraddittorio amministrativo.

  • art. 165, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Prevede il credito d'imposta per imposte pagate all'estero; tuttavia la sua applicazione puo' essere assorbita da una disciplina convenzionale che determina a monte quale Stato vantava il diritto impositivo.

  • art. 7, Convenzione Italia-Cina sulle doppie imposizioni (rat. L. 376/1989)

    Stabilisce i criteri di tassazione degli utili delle imprese e l'assegnazione degli utili alla stabile organizzazione; la Convenzione e' prevalente rispetto al TUIR nella determinazione della titolarita' impositiva.

  • art. 12, Convenzione Italia-Cina sulle doppie imposizioni (rat. L. 376/1989)

    Definisce il concetto di 'canoni' (royalties) e chiarisce quali compensi siano considerati canoni ai fini della Convenzione; la qualificazione delle fatture come canoni e' decisiva per la territorializzazione del reddito.

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    Norma impiegata dalla Corte per il dispositivo (competenza e ragioni in ordine alla pronuncia giurisdizionale).

Massime di principio

  • La contestazione della correttezza del credito d'imposta per imposte pagate all'estero non puo' essere definitivamente decisa in sede di mero controllo formale se la questione rileva profili sostanziali: l'ente deve procedere con un accertamento tributario corredato da contraddittorio preventivo.
  • Se sussiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra Stati (qui Italia-Cina), la sua disciplina prevale sul TUIR per la determinazione di quale Stato abbia il diritto di tassare e per la territorializzazione dei redditi.
  • La qualificazione giuridica delle fatture (es. canoni/royalties vs. servizi o commissioni) e' centrale: solo i compensi che rientrano nella definizione di canoni secondo la Convenzione possono seguire il regime previsto dall'articolo sui canoni.
  • Onere della prova: il contribuente deve fornire, gia' in fase dichiarativa, gli elementi di base che qualificano le operazioni; spetta pero' all'Amministrazione finanziaria provare l'esistenza di fatti contrari che giustifichino un diverso inquadramento e la successiva tassazione.
  • In assenza di elementi probatori raccolti dall'Amministrazione in sede di controllo formale, il giudice tende a ritenere valida la qualificazione formale data dal contribuente e, se del caso, ad operare riduzioni proporzionali della pretesa tributaria.
  • Quando solo una parte delle operazioni e' qualificabile, la tassazione o il recupero devono essere commisurati alla quota effettivamente prodotta in Italia; sanzioni e interessi possono essere ridotti proporzionalmente.
  • In casi analoghi e' consigliabile sollecitare il contraddittorio amministrativo prima di ricorrere al giudice e conservare documentazione probante la natura delle prestazioni, la localizzazione dell'attivita' e eventuali tassazioni estere per fondare il credito d'imposta o la non imponibilita' per effetto della Convenzione.

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