Sentenza del 13/09/2023 n. 26416 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Termini per impugnare - Decorrenza termine breve.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione: la CTR aveva ritenuto che il termine breve di 60 giorni per impugnare (art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992) fosse decorso dalla notificazione della sentenza di primo grado avvenuta il 26/03/2019 tramite ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia, a mani di un impiegato addetto, mentre l'Agenzia sosteneva che, essendo stata costituita con procuratore nel giudizio di primo grado, la notifica dovesse essere eseguita presso il procuratore (domicilio eletto) e che quindi la notifica a mani dell'impiegato non fosse idonea a far decorrere il termine breve.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello è disciplinata dall'art. 38 richiamante gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, e che l'eccezione della "consegna a mani proprie" prevista dall'art. 17 resta operativa anche in presenza di elezione di domicilio presso procuratore. In particolare la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede dell'Agenzia a mani dell'impiegato addetto, anche se l'Agenzia aveva eletto domicilio presso un procuratore, e di conseguenza ha confermato che l'appello dell'Agenzia è stato notificato oltre il termine breve e quindi inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Stabilisce le forme di notificazione nel processo tributario; la Corte ritiene applicabile la forma di notificazione diretta (anche consegna all'impiegato addetto) per il decorso del termine breve.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17
Regola il luogo della notificazione (domicilio eletto, residenza, sede) ma salva l'ipotesi della consegna a mani proprie; la Corte interpreta questa clausola come idonea a mantenere valida la consegna a mani dell'impiegato anche se è stata eletta domicilio presso il procuratore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
Rinvio alle modalità di notificazione per la sentenza di merito: disciplina la notificazione della sentenza e l'obbligo di deposito della copia autentica unitamente alle prove di spedizione/consegna; è il fondamento per applicare art.16 e 17 alla notificazione della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
Prevede il termine breve (60 giorni) per l'appello nel processo tributario; la Corte conferma che il decorso di tale termine parte dalla notifica valida ai sensi di art. 38/16/17.
Codice di procedura civile, art. 170
Norma sulle notificazioni alla parte costituita con procuratore nel processo civile ordinario; la Corte precisa però che nel rito tributario tale regola è sussidiaria e non prevale quando esistono norme speciali nel D.Lgs. 546/1992.
Codice di procedura civile, art. 285
Disciplina la notificazione della sentenza nel rito ordinario; la Corte osserva che il rito tributario dispone regole speciali (art. 38 richiamante art.16/17) che prevalgono.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre)
es. SS.UU. n. 8053/2014, n. 14916/2016; SS.UU. n. 21884/2022
Fornisce i precedenti nomofilattici che affermano la specialità del processo tributario e l'applicabilità uniforme di art.16/17 anche alla notificazione della sentenza; la Corte si è richiamata a tali orientamenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per impugnare è regolata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992 con richiamo agli artt. 16 e 17: le regole speciali tributarie prevalgono sulle norme del codice di procedura civile quando vi è specifica disciplina.
- La consegna a mani proprie (o la consegna all'impiegato addetto che rilascia ricevuta) presso la sede dell'amministrazione o dell'ente di riscossione è idonea a far decorrere il termine breve anche se la parte ha eletto domicilio presso un procuratore: l'esistenza di un procuratore non esclude la validità della notifica effettuata direttamente alla parte/ufficio.
- Per le amministrazioni pubbliche e le agenzie fiscali la nozione di 'consegna a mani' è interpretata in maniera più ampia rispetto alle società private: la struttura organizzativa pubblica giustifica che la consegna a un impiegato addetto produca l'effetto di notificazione valido.
- Per soggetti privati (società di capitali) la giurisprudenza mostra maggiore cautela: in alcuni casi la consegna a mani proprie è ritenuta ammissibile solo se effettuata al legale rappresentante o secondo criteri più stringenti, quindi occorre valutare la natura del destinatario.
- Per evitare contestazioni e rischi di decadenza, le parti (specialmente enti pubblici e agenti della riscossione) dovrebbero curare che la notificazione della sentenza sia inequivocabile e documentata (deposito della copia autentica e prova di consegna/spedizione in segreteria come previsto da art. 38) oppure provvedere alla notifica presso il procuratore se si vuole eliminare ogni dubbio.
- In caso di dubbi interpretativi su casi particolari (es. notifiche a enti diversi dalle agenzie fiscali o a società complesse) è prudente ottenere prova formale certa della ricezione da parte della persona idonea a rappresentare l'ente o notificare sia all'ufficio che al procuratore.
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