Sentenza del 13/09/2023 n. 26428 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dei contribuenti, aveva dichiarato la nullita' di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007-2010 ritenendo giuridicamente inesistente la sottoscrizione degli avvisi per carenza di poteri dirigenziali del funzionario sottoscrittore (assenza di delega del Direttore provinciale). La questione processuale centrale davanti alla Corte di Cassazione e' stata pero' l'ammissibilita' del ricorso per tardivita' (termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di appello) e la valutazione di una istanza di estinzione parziale del giudizio per avvenuta definizione agevolata di alcuni atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio rispetto a specifici avvisi di accertamento per i quali l'Agenzia ha comunicato la regolare definizione (avvisi con finali 2961, 2972, 2993, 2998, 3011 - anni 2007-2010). Quanto al resto del giudizio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'Agenzia per tardivita', poiche' la sentenza di appello era stata notificata direttamente tramite servizio postale in data 7 luglio 2016 (ricevuta 8 luglio 2016) e il ricorso in cassazione era stato notificato il 5 dicembre 2016, oltre i 60 giorni previsti. La Corte ha affermato la validita' della notifica diretta a mezzo posta ai sensi del D.Lgs. 546/1992 (art.16 e art.38) quale evento fatto decorrere il termine breve di impugnazione. Le spese del giudizio di legittimita' sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Prevede le forme di notificazione diretta (spedizione per posta in plico senza busta con avviso di ricevimento; e, per il contribuente, consegna all'impiegato addetto con ricevuta). La Corte ritiene che tali forme siano idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
Rinvia alle modalita' dell'art.16 per la notificazione delle sentenze tributarie; la Corte afferma che la notifica della sentenza di appello con le modalita' tributarie e' idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51
Indica il termine breve per l'impugnazione delle sentenze tributarie; la Corte lo equipara al termine di cui all'art.325 c.p.c., comma 2, per la cassazione.
D.L. n. 40 del 2010, art. 3, convertito
modifica art. 38 D.Lgs. 546/1992
Ha esteso al regime di notificazione delle sentenze le regole del processo tributario, introducendo l'applicabilita' delle forme di notifica diretta previste dall'art.16.
L. n. 413 del 1991, art. 30
art. 30, comma 1, lett. g
Legge delega che giustifica la semplificazione delle notifiche tramite servizio postale; la Corte richiama la ratio di accelerare la formazione del giudicato.
Massime di principio
- La notificazione diretta della sentenza tributaria a mezzo servizio postale (spedizione in plico senza busta con avviso di ricevimento) o la consegna all'impiegato addetto con ricevuta, conformemente all'art.16 D.Lgs. 546/1992, e' valida e fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.
- Se la sentenza e' regolarmente notificata all'ente impositore nelle forme tributarie previste, il termine per impugnare decorre dalla ricezione comprovata, anche se la notifica viene effettuata unitamente ad altri atti o istanze (es. istanza di sgravio o precetto).
- La presentazione di domande di definizione agevolata per singoli atti puo' determinare l'estinzione parziale del giudizio rispetto ai soli avvisi effettivamente definiti; occorre documentare inequivocabilmente quali atti siano stati oggetto di definizione.
- In presenza di violazione dei termini processuali da parte della pubblica amministrazione (es. tardivita' nell'impugnazione), il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali sottoposte (ad es. carenza di delega del firmatario degli atti impositivi).
- Nelle controversie tributarie e' essenziale conservare e depositare la prova della corretta notificazione (avviso di ricevimento, ricevuta dell'impiegato), poiche' essa determina la decorrenza dei termini e l'eventuale inammissibilita' dei rimedi successivi.
- Sebbene la Corte di legittimita possa non esaminare il merito quando prevalgono questioni di ritualita' processuale, la problematica della validita' della sottoscrizione per carenza di delega resta rilevante: per contestare validamente un atto impositivo e' opportuno sollevare tempestivamente la questione e produrre elementi sulla titolarita' dei poteri di firma.
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