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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 115 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia

Agriturismo - accertamenti bancari - presunzioni semplici - superamento soglia di rilevanza penale - raddoppio dei termini

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un atto di accertamento che disconosceva il regime agrituristico al ricorrente e attribuiva a lui, anche sulla base di indagini bancarie operate sui conti intestati al padre, movimentazioni ritenute non giustificate tali da far superare la soglia di rilevanza penale per la dichiarazione infedele; conseguente applicazione del "raddoppio dei termini" per l'accertamento.

La decisione

La Commissione ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione a parti dell'accertamento rettificate dallo stesso Ufficio in autotutela e, per il resto, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima l'applicazione del raddoppio dei termini per l'anno 2011 perché l'Ufficio aveva attribuito al contribuente le movimentazioni bancarie del conto del padre senza aver previamente verificato e escluso che tali operazioni fossero riconducibili all'attività fiscale del padre (titolare di partita IVA per coltivazioni floreali). La Commissione ha rilevato che si è fatto ricorso a presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per giustificare la denuncia penale e quindi il raddoppio. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3

    Norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando sussista la notizia di reato; la Commissione interpreta che l'applicazione richiede elementi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale (indizi gravi, precisi e concordanti), non semplici presunzioni.

  • D.P.R. 633/1972, art. 57, comma 3 (testo modificato dall'art. 37, comma 26, D.L. 223/2006)

    Analogamente richiamato per il raddoppio dei termini in materia IVA; va applicato solo se emergono certezze tali da configurare rilevanza penale e obbligo di notizia di reato.

  • Corte Cost. sent. n. 247/2011

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di denuncia sussiste solo quando il pubblico ufficiale possa individuare con certezza gli elementi del reato; il mero sospetto o presunzioni semplici non sono sufficienti.

  • D.L.vo 24.09.2015 n. 158

    Norma citata nel testo che ha innalzato la soglia di rilevanza penale da €50.000 a €150.000; la Commissione la menziona per il quadro soggettivo/temporale delle soglie penali.

  • D.Lgs. 31/12/1992, art. 46

    Richiamato per la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere in conseguenza del provvedimento di autotutela adottato dall'Ufficio.

  • L. 413/1991 e L.R. 37/2007 (richiami normativi in materia di agriturismo)

    Norme relative ai requisiti e regimi fiscali degli operatori agrituristici; la controversia riguardava anche il disconoscimento di tali requisiti da parte dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento (collegato alla presunta rilevanza penale) può essere applicato solo quando esistono indizi gravi, precisi e concordanti tali da far sorgere l'obbligo di presentare notizia di reato; non è sufficiente un sospetto o presunzioni semplici.
  • Le movimentazioni bancarie intestate a terzi (anche familiari) possono essere oggetto di verifica, ma la loro imputazione al contribuente richiede un'istruttoria che escluda con adeguata prova la pertinenza rispetto all'attività o alla posizione fiscale del titolare formale del conto; non è lecito attribuire automaticamente tali somme al verificato senza ulteriori accertamenti.
  • Se l'Ufficio assume che un familiare abbia occultato redditi per giustificare l'attribuzione di operazioni al contribuente, deve previamente e formalmente accertare la posizione fiscale del familiare (con le garanzie di legge), prima di usare quelle operazioni per superare la soglia penale del contribuente.
  • Presunzioni semplici o calcoli basati esclusivamente su percentuali di ripartizione del fatturato non soddisfano i requisiti per giustificare misure aggravate (come il raddoppio dei termini); occorrono elementi documentali e indizi concreti e concordanti.
  • In contenziosi complessi e non lineari l'autorità giudicante può compensare le spese di lite; l'adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell'Ufficio può determinare la parziale cessazione della materia del contendere.

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