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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'agente della riscossione. L'Agenzia sostiene che, in presenza di procuratore costituito e di elezione di domicilio presso il difensore, il dies a quo per la decorrenza del termine breve di 60 giorni dovrebbe essere la notificazione della sentenza al procuratore (richiamando le regole del codice di procedura civile, art. 170 c.p.c. e connesse), e non la consegna diretta effettuata dal contribuente presso la sede dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è regolata dal D.Lgs. 546/1992 (in particolare dagli artt. 16, 17 e 38) e che la consegna diretta della sentenza presso la sede dell'agente della riscossione, con ricevuta, determina l'inizio del termine di 60 giorni per proporre appello anche se l'agente si era costituito in primo grado con procuratore e aveva eletto domicilio presso il difensore. Pertanto l'appello dell'Agenzia, proposto l'8 maggio 2017 rispetto a una notificazione del 22 dicembre 2016, è stato ritenuto tardivo. Condanna alle spese di giudizio in capo alla ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38

    Stabilisce che la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve è regolata dalle norme del processo tributario e rinvia alle forme previste dall'art. 16; la Corte ha interpretato che la forma di consegna diretta prevista dal processo tributario è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    Prevede le forme di notificazione diretta nel processo tributario (plico senza busta A/R; consegna all'impiegato addetto con rilascio di ricevuta). La Corte afferma che tali forme, se regolarmente effettuate, fanno decorrere il termine breve per impugnare.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17

    Regola il luogo della notificazione (domicilio eletto, residenza, sede) e ammette comunque la consegna a mani proprie; la Corte conclude che la consegna a mani proprie presso la sede dell'agente della riscossione è valida anche in presenza di procuratore costituito.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51

    Fissa il termine breve di sessanta giorni per proporre appello dalla notificazione della sentenza; la Corte ha applicato questo termine alla notificazione avvenuta con consegna diretta all'agente della riscossione.

  • Codice di procedura civile

    art. 170 c.p.c., artt. 285 e 327 c.p.c.

    Le norme del codice civile/cessione di rito ordinario (es. notifica al procuratore ex art. 170 c.p.c. e decorrenza del termine breve ex art. 285 c.p.c.) non prevalgono sulle specifiche norme del processo tributario quando queste ultime disciplinano la materia in modo autonomo; l'art. 327 c.p.c. disciplina il termine 'lungo' che si applica solo in mancanza della notificazione speciale prevista dal processo tributario.

  • D.L. n. 40 del 2010, art. 3 (conv. L. n. 73/2010)

    art. 3, convertito in L. n. 73 del 2010

    Ha novellato la disciplina delle notificazioni delle sentenze nel processo tributario per semplificare e consentire forme dirette di notifica (richiamo all'art. 16), favorendo l'uso del servizio postale e della consegna all'impiegato addetto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    Sancisce la specialità del rito tributario e il principio che le norme del decreto si applicano prioritariamente, mentre le norme del codice di procedura civile sono applicabili solo in via sussidiaria e compatibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    Disciplina le impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie; la Corte ha richiamato questo articolo nel quadro della specialità del rito tributario e dell'applicabilità limitata delle norme ordinarie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione della sentenza che fa decorrere il termine breve per l'appello è disciplinata specificamente dal D.Lgs. 546/1992 (artt. 16, 17, 38): le forme 'dirette' di notificazione (plico A/R o consegna all'impiegato con ricevuta) sono efficaci a far decorrere il termine anche se la controparte si è costituita con procuratore.
  • La regola del codice di procedura civile che impone la notificazione al procuratore (art. 170 c.p.c.) non prevale quando esistono norme speciali nel rito tributario; è dunque necessario verificare sempre quale disciplina sia applicabile (tributaria o civile) e non presumere l'automatica applicazione del codice civile.
  • La consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione con rilascio di ricevuta da parte dell'impiegato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione anche quando l'agente sia una societa' di capitali incaricata della riscossione e si sia costituita con procuratore; i concessionari sono trattati, ai fini delle notificazioni, in modo parificato all'ente impositore.
  • In casi analoghi è fondamentale conservare prova documentale della notificazione (ricevuta di consegna, avviso di ricevimento, copia autentica depositata in segreteria) e verificare la data esatta della consegna per calcolare correttamente i termini decadenziali.
  • Se si agisce per conto di un'Amministrazione o di un concessionario, è prudente provvedere alla notificazione sia al domicilio eletto presso il procuratore sia, ove possibile, ottenere conferma della ricezione presso la sede dell'ente/concessionario, per evitare contestazioni sui dies a quo.
  • Il limite pratico: quando la norma processuale tributaria disciplina espressamente la notifica della sentenza, bisogna attenersi a quella disciplina; eventuali argomentazioni basate esclusivamente sulle regole ordinarie del codice di rito rischiano di essere rigettate.

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