Sentenza del 13/09/2023 n. 2314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di contestazione per omesso versamento del tributo speciale (ecotassa) dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti per l'anno 2010. I motivi sollevati includevano: violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della Direttiva 1999/31/CE e del principio "chi inquina paga" (art.191, par.2 TFUE), violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, c.6 della legge 549/95, mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e assenza di colpevolezza dell'operatore (gestore).
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto che: il soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impianto (obbligo di pagamento e dichiarazione annuale); il sistema normativo statale e regionale prevede la rivalsa del gestore nei confronti di chi conferisce i rifiuti; la finalità della tassa è ambientale e conforme al principio comunitario "chi inquina paga"; non era necessario il contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di tributo non armonizzato; la responsabilità per l'omesso versamento del tributo e delle relative sanzioni è del gestore anche se i conferitori o gli enti locali risultino inadempienti; il regime di commissariamento della società non impediva l'operare del commissario. Sono state compensate le spese del secondo grado.
Norme richiamate
Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999 n. 1999/31/CE
Richiamata dalla ricorrente; la Corte territoriale ha ritenuto che l'applicazione del tributo regionale non viola la direttiva e che la normativa nazionale/regionale è compatibile con il quadro comunitario in materia di smaltimento dei rifiuti.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
Il principio comunitario "chi inquina paga" è riconosciuto ma non impedisce che, per ragioni di efficienza del sistema di riscossione, il legislatore ponga l'obbligo tributario a carico del gestore con possibilità di rivalsa.
Costituzione della Repubblica Italiana
La censura di violazione dell'art.53 è stata ritenuta infondata: la collocazione dell'obbligo di pagamento sul gestore con diritto di rivalsa non contrasta con i principi costituzionali invocati.
Legge 23 dicembre 1996, n. 549
La norma disciplina il meccanismo di rivalsa e individua il gestore come soggetto passivo dell'imposta; il sistema assicurerebbe al gestore gli strumenti per traslare i costi sui conferitori.
Sentenza Corte di Giustizia UE
C-172/08 (25 febbraio 2010)
La Corte di Giustizia ha dichiarato la conformità del tributo al diritto comunitario, confermando la legittimità di schemi normativi analoghi.
Corte di Cassazione
Cass. nn. 19311/2011, 24094/2014, 26196/2018, 13123/2016, 19324/2019
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'onere tributario può essere posto a carico del gestore anche se il costo è destinato a ricadere su altri; le sanzioni sono riferibili al comportamento del gestore (mancato versamento) e il gestore dispone di azioni di rivalsa e rimedi (giudiziari o negoziali) per recuperare le somme dai conferitori.
Massime di principio
- Se la normativa prevede espressamente che il gestore dell'impianto sia soggetto passivo del tributo e gli riconosce il diritto di rivalsa, il gestore è tenuto al pagamento e alle relative dichiarazioni anche se il costo è destinato a gravare economicamente su terzi (conferitori o enti locali).
- Il principio "chi inquina paga" non impedisce che il legislatore indichi un soggetto diverso dal produttore del rifiuto come debitore formale del tributo, purché esistano meccanismi efficaci per la traslazione economica del costo.
- L'assenza di contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente sanzionabile quando si tratta di tributi non armonizzati a livello comunitario; le regole del procedimento amministrativo devono valutarsi caso per caso.
- Lo stato di commissariamento o altra situazione gestionale della società non esonera dall'obbligo tributario, poiché il commissario esercita i poteri dell'organo rappresentativo.
- La mancata colpevolezza dedotta per inadempienze di terzi (es. enti locali) non esclude la responsabilità del gestore per l'omesso versamento; il gestore deve avvalersi degli strumenti di rivalsa o delle tutele contrattuali/assicurative per recuperare le somme.
- In caso di controversia simile, è opportuno che il gestore documenti e attivi tempestivamente le azioni di rivalsa (contrattuali, assicurative o giudiziali) e curi la regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti per evitare sanzioni dirette.
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