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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33800/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva modificato il classamento di un immobile di proprietà della società, originariamente proposto in categoria E/1 tramite DOCFA, riclassandolo in categoria D/1 con conseguente recupero a tassazione. L'immobile era descritto come un manufatto/cabina elettrica operante all'interno di un interporto, destinato ad alimentare gli impianti elettrici della struttura. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo che il bene fosse privo di autonoma rilevanza reddituale e funzionale e quindi correttamente censibile in E/1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che solo le unità immobiliari strettamente strumentali e indissolubilmente serventi a esigenze di pubblico trasporto possono essere ricondotte alle categorie E; secondo l'Ufficio, la cabina elettrica non sarebbe stata fruibile dal pubblico né collegata in via esclusiva a esigenze di trasporto pubblico, ma inserita in un complesso immobiliare utilizzato da soggetti economici per finalità profittevoli, con possibilità di utilizzi commerciali o industriali tali da escludere la categoria E/1.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando il principio per cui, ai fini del classamento, gli immobili o porzioni di immobili inseriti nelle categorie E non possono ricomprendere beni destinati a usi commerciali, industriali o uffici privati solo se dotati di autonomia funzionale e reddituale; nel caso della cabina elettrica a servizio dell'infrastruttura interportuale, la Corte ha invece ritenuto che essa costituisse unità immobiliare speciale priva di autonoma funzionalità e redditività rispetto all'immobile principale. Ha valorizzato anche il fatto che l'Ufficio non aveva dedotto un esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali e ha ritenuto non pertinente il precedente invocato sull'ICI relativo ad aree portuali. Conseguentemente, oltre al rigetto, la Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al versamento di una somma ulteriore in favore della resistente e di una somma alla Cassa delle ammende; ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 40 e 41, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286

    nelle categorie catastali E non possono essere inclusi immobili o porzioni di immobili destinati ad usi commerciali, industriali o privati se dotati di autonomia funzionale e reddituale; la verifica va compiuta in concreto sulla specifica unità immobiliare.

  • artt. 5 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale deriva dal combinato disposto delle norme sul classamento catastale ed esclude dalla categoria E i beni che siano per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio.

  • artt. 6 e 61 e ss. d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamati dall'Agenzia come disposizioni sulla disciplina catastale; la Corte ne conferma la lettura coordinata con il criterio dell'autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio deducibile per violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta e non la contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    nei casi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte applica la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, quale reazione all'abuso del processo/lite temeraria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale, la categoria E può essere riconosciuta solo a immobili o porzioni di immobili privi di autonoma funzionalità e redditività; se il bene è per sé stesso utile o idoneo a produrre reddito proprio, non può essere ricondotto a tale gruppo, anche se asservito a una struttura più ampia.
  • La verifica della corretta categoria catastale deve avere ad oggetto la concreta destinazione funzionale dell'unità immobiliare e non una generica affermazione della sua appartenenza a un complesso infrastrutturale di interesse pubblico.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme, se non viene denunciato un vero errore nell'interpretazione della norma astratta.
  • L'assenza di deduzioni specifiche circa l'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali può escludere la rilevanza di argomenti fondati sulla potenziale utilizzazione commerciale o industriale del bene.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta di trattazione accelerata può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale reazione processuale all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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