Cassazione Civile, Ordinanza n. 31493/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (noleggiatore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di noleggio di una macchina spazzatrice. Il tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla società utilizzatrice avverso un decreto ingiuntivo con cui la controparte chiedeva la restituzione del bene e il pagamento di canoni asseritamente insoluti. La corte d’appello, invece, ha accolto parzialmente il gravame della società noleggiatrice, condannando l’utilizzatrice al pagamento di una somma per il protratto uso del macchinario. In cassazione la società utilizzatrice ha proposto cinque motivi: 1) ha lamentato l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, richiamando l’art. 342 c.p.c.; 2) 3) 4) ha censurato la decisione per avere ritenuto ammissibile e fondata la domanda di pagamento dei canoni relativi all’ulteriore periodo di utilizzo del bene, qualificandola come mera emendatio libelli e reputando applicabile l’art. 1591 c.c., sostenendo che si fosse in realtà introdotta una domanda nuova, ultra petita, e che vi fosse violazione dei principi di buona fede, correttezza, giusto processo e divieto di frammentazione del credito; 5) ha infine dedotto omesso esame di elementi probatori rispetto al rigetto della propria riconvenzionale di appello incidentale, con cui chiedeva il risarcimento dei costi sostenuti per noleggiare macchinari sostitutivi di quello non funzionante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza era stata formulata come violazione di legge processuale anziché come nullità per omessa pronuncia, e comunque l’esame del merito da parte della corte d’appello implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità. Ha ritenuto infondati anche i motivi dal secondo al quarto, affermando che la domanda di pagamento per l’ulteriore periodo di utilizzazione del bene era ammissibile in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta, rientrava nel perimetro di una modifica consentita della domanda e non violava il divieto di frazionamento del credito; ha inoltre richiamato il principio per cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande riconvenzionali conseguenti alle domande dell’opponente. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché mirava soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla genericità dell’appello non può essere veicolata come mera violazione di legge se in realtà si lamenta un’omessa pronuncia; inoltre, la trattazione del merito da parte del giudice d’appello implica la valutazione di ammissibilità del gravame.
Non è la corretta norma di ricorso quando si denuncia omessa pronuncia, che attiene alla nullità del procedimento o della sentenza.
È il parametro corretto per censurare l’omessa pronuncia del giudice.
La modificazione della domanda può riguardare anche petitum e causa petendi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi le difese della controparte né allunghi i tempi del processo; tale modifica può essere svolta anche nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c.
È richiamato come base della pretesa di pagamento per il ritardato rilascio del bene, qualificata come canone dovuto per l’ulteriore periodo di utilizzazione.
Se il giudice intende rilevare d’ufficio una questione sul frazionamento del credito, deve sottoporla al contraddittorio delle parti e, se necessario, assegnare termine per memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di omessa pronuncia deve essere veicolata come nullità della sentenza o del procedimento, non come semplice violazione di legge processuale.
- L’esame nel merito delle censure da parte del giudice d’appello può valere come implicita statuizione di ammissibilità dell’impugnazione.
- La modificazione della domanda è ammissibile anche quando incide su petitum e causa petendi, se rimane connessa alla medesima vicenda sostanziale e non compromette il diritto di difesa né la durata ragionevole del processo.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, convenuto in senso processuale, può proporre domande riconvenzionali conseguenti alle domande dell’opponente.
- Il divieto di frazionamento del credito opera quando pretese diverse e distinte, ma fondabili sul medesimo rapporto e sullo stesso fatto costitutivo, vengano azionate separatamente senza un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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