Cassazione Penale, Sentenza n. 46931/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e l'erronea interpretazione delle norme in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "Cursoti Milanesi" e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 416-bis c.p. e art. 74 d.P.R. 309/1990). In particolare sostiene che dalle intercettazioni non risulterebbero né il ruolo né la consapevolezza di partecipare all'associazione, che la frequentazione con Distefano sarebbe legata a vincoli parentali e necessità pratiche, che i collaboratori non lo avrebbero indicato come affiliato e che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'assenza di esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene il motivo complessivamente infondato e non riscontrabile alcuna violazione di legge o manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale del riesame. La Corte conferma la sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione del Piterà al sodalizio mafioso e all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, fondandosi su intercettazioni telefoniche e ambientali, su atti di rappresaglia e violenti episodi riconducibili al gruppo, sul ruolo operativo del ricorrente nel coordinamento di pusher e vedette e sulle trasferte per rifornimenti. Confermata altresì la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Indicazione della norma sulla devoluzione dell'impugnazione al Tribunale del riesame: il ricorso era stato proposto avverso ordinanza ai sensi di tale articolo
Qualifica del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'appartenenza del ricorrente al sodalizio e ha applicato la relativa presunzione cautelare
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata, quanto a gravità indiziaria, la partecipazione del Piterà all'organizzazione dedita allo spaccio
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi elencati (tra cui l'art. 416-bis); la Corte ha confermato che tale presunzione non è superata nel caso in esame
Criteri per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari
Norma sulle esigenze cautelari; la decisione richiama la prevalenza della presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, rispetto alla norma generale
Richiamata per precisare che i gravi indizi richiesti per la misura cautelare non sono soggetti agli stessi criteri di precisione e concordanza previsti per il giudizio di merito
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'obbligo di motivare il rigetto di misure alternative quando opera la presunzione di cui al comma 3 per i delitti mafiosi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale applicata per l'invio al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento dopo la decisione che non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una rivalutazione di merito dei fatti o dell'attendibilità delle fonti
- Per l'accertamento dell'appartenenza a un'associazione mafiosa possono rilevare anche singoli atti o comportamenti che, per modalità e contesto, denotino un contributo consapevole al perseguimento dello scopo comune
- Intercettazioni, atti di rappresaglia e condotte ripetute nel tempo (es. gestione di pusher, trasferte per rifornimenti) rappresentano elementi idonei a fondare la gravità indiziaria
- L'assenza di riferimenti espliciti da parte di collaboratori di giustizia non equivale a esclusione dall'associazione; il silenzio non è di per sé elemento esonerativo
- Per i reati previsti dall'art. 416-bis la legge prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: per superarla è necessario dimostrare con elementi concreti di aver reciso stabilmente i legami con l'organizzazione
- Una censura generica che chieda una diversa valutazione degli elementi probatori senza denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità è inammissibile in sede di legittimità
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