Cassazione Civile, Ordinanza n. 32976/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia congiunta delle parti e della sopravvenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell’Agenzia ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef, addizionale comunale e regionale, relativa agli anni d’imposta 2004 e 2005, per l’importo complessivo di euro 151.194,37, notificata a seguito di due avvisi di accertamento e di un atto di contestazione di sanzioni. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Ufficio in CTR, sulla base del rilievo che la documentazione prodotta dall’Amministrazione non dimostrasse con sufficiente certezza la regolare notificazione degli avvisi presupposti, anche per l’incertezza derivante dalla presenza di più edifici con lo stesso numero civico. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, sostenendo che le notifiche degli avvisi di accertamento e dell’atto di contestazione erano state correttamente eseguite presso il domicilio fiscale della destinataria mediante il procedimento postale previsto dalla legge, con temporanea assenza della contribuente, deposito e spedizione delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD); secondo il ricorrente, le attestazioni dell’agente postale avevano piena efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. e la contribuente non aveva proposto querela di falso. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite tributaria ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, con la documentazione del pagamento della prima rata, e entrambe le parti hanno successivamente depositato rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dall’Agenzia quale norma che disciplina la notificazione a mezzo posta e il perfezionamento della procedura in caso di temporanea assenza del destinatario, con deposito dell’atto e invio della comunicazione di avvenuto deposito.
Invocato per sostenere la fede privilegiata delle attestazioni dell’agente postale circa le circostanze della notificazione, ivi compresa la temporanea assenza del destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la rinuncia congiunta al ricorso principale e al controricorso.
artt. 6 e 7, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte rileva che la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista da tali disposizioni.
art. 6, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato il principio secondo cui la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene la definizione agevolata della lite tributaria e le parti depositano rinuncia congiunta alle rispettive impugnazioni, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta la compensazione integrale delle spese quando entrambe le parti vi aderiscano e chiedano la chiusura del processo.
- In tema di notificazione postale degli atti tributari, la parte che contesta l’irregolarità della notifica deve confrontarsi con la documentazione posta a sostegno della regolarità del procedimento, ma nel caso esaminato tale questione non è stata decisa nel merito per l’intervenuta estinzione del processo.
- Le attestazioni dell’agente postale, ove riferite a circostanze rientranti nella sua attività certificativa, sono richiamate come dotate di efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso; tuttavia, questo principio non è stato oggetto di statuizione decisoria finale nella causa, che si è conclusa per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →