Cassazione Civile, Sentenza n. 16984/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha rettificato il reddito della società per il periodo 1.3.2004-30.6.2004 ritenendo "elusivo" lo sdoppiamento dell'esercizio sociale (originario 1.11.2003-31.10.2004) in due sotto-periodi, posto in essere per ottenere la tassazione favorevole (aliquota 5% ai sensi dell'art. 89 TUIR) sui dividendi percepiti da una controllata statunitense invece della precedente imposizione prevista dall'art.96 TUIR. La società ha impugnato sostenendo che, invece, si sarebbe dovuto applicare l'art.96-bis (che avrebbe comunque garantito la detassazione al 95%) e che i giudici d'appello non avrebbero accertato correttamente gli elementi costitutivi dell'abuso (in particolare la prova del risparmio d'imposta e delle condizioni richieste da art.96-bis: percentuale di partecipazione, durata del possesso, nazionalità della partecipata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato i presupposti per l'applicazione dell'art.96-bis (percentuale di partecipazione, durata del possesso, nazionalità della partecipata) e non abbia fornito la prova di valide ragioni economiche alla base dello sdoppiamento dell'esercizio. La Corte ha confermato il principio secondo cui, nel processo tributario, la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni richiede elementi probatori e non può basarsi su mere affermazioni: non si può invocare il principio di non contestazione per scaricare sull'Amministrazione l'onere di allegare fatti ulteriori rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo. Il ricorso è quindi respinto; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo l'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis
Norma anti-abuso applicata per valutare la legittimità dello sdoppiamento dell'esercizio: la Corte richiede la verifica di tutti gli elementi dell'abuso, inclusa la prova del risparmio d'imposta e l'assenza di valide ragioni economiche.
Costituzione - art. 53
Rinvio al principio costituzionale che vieta l'abuso del diritto ai fini fiscali; usato come riferimento di principio nella valutazione dell'operazione posta in essere.
Richiamato come regime che avrebbe consentito la tassazione al 5% dei dividendi (nella ricostruzione dell'Amministrazione come finalità del frazionamento dell'esercizio).
TUIR - art. 96 (vecchia numerazione)
Norma che, nel testo precedente, prevedeva una diversa imposizione sui dividendi (menzionata nella ricostruzione storica del trattamento fiscale antecedente alle modifiche).
TUIR - art. 96-bis (vecchia numerazione)
Norma che estendeva il regime 'madre-figlia' (detassazione al 95%) anche ai dividendi extracomunitari; la Corte ha osservato che la sua applicazione richiede prova di condizioni (quota di partecipazione, durata del possesso, nazionalità) che la ricorrente non ha fornito.
cod. proc. civ. art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).
DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che legittima l'ulteriore addebito di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ne dichiara l'applicabilità per l'importo aggiuntivo.
Cass. 30/01/2018, n. 2240 (giurisprudenza citata)
Precedente richiamato per affermare che la prova della sussistenza di valide ragioni economiche è a carico del contribuente che invoca l'operazione come legittima.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di provare i fatti che fondano l'applicazione di un regime fiscale favorevole grava sul contribuente: mere affermazioni non sono sufficienti.
- Lo sdoppiamento dell'esercizio finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale può essere qualificato come abuso se non viene dimostrata una valida ragione economica indipendente dal risparmio d'imposta.
- Il principio di non contestazione non solleva l'Amministrazione finanziaria dall'obbligo di allegare fatti nell'atto impositivo, ma non impone all'Amministrazione di fornire ulteriori elementi probatori oltre a quanto già contenuto nell'atto se il contribuente non prova i presupposti contrari.
- Per ottenere l'applicazione di regimi specifici (es. art.96-bis TUIR) è necessario dimostrare i requisiti soggettivi e temporali (percentuale di partecipazione, durata minima del possesso, nazionalità della partecipata).
- In caso di soccombenza in Cassazione sono dovute le spese di giudizio e può essere applicato il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente.
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